da vgiannotti » 03/12/2016, 23:39
La voce della retribuzione di posizione rientra senza alcun dubbio tra le risorse fisse e continuative (fino a che non siano tolte) tanto che è pensionabile per intero per coloro che siano nel sistema retributivo o misto. Il valore del compenso dell'avvocato va distinto in due voci che hanno regolamentazione diversa. La prima voce si riferisce alle cause vinte dall'ente con addebito disposto dal giudice alla parte soccombente. In questo caso il regolamento dell'ente deve disciplinare come avvenga la ripartizione sulla base dei principi previsti dal d.l.90/2014. In caso di spese compensate, vi è piena libertà dell'ente nel disciplinarlo, stabilendo i parametri di riferimento (es. minimitariffari, 80% dei minimi ecc.). Gli importi prima di essere distribuiti devono rendere indisponibile l'IRAP che va accantonata sui compensi, mentre una volta accantonata l'IRAP all'importo ottenuto va scorporata l'INAIL e i contributi a carico dell'Ente. L'importo complessivo dei compensi non deve superare il valore della retribuzione complessiva dell'avvocato (es. stipendio base + assegni ad personam+RIA+PEO+retribuzione di posizione). In merito al salario accessorio (retribuzione di risultato) il CCDI deve stabilire la correlazione tra compesni ricevuti e risultato da distribuire, sulla base della contrattazione in sede di delegazione trattante.