PASSAGGIO DIRETTO DIPENDENTE TRA COMUNI IN CONVENZIONE

PASSAGGIO DIRETTO DIPENDENTE TRA COMUNI IN CONVENZIONE

Messaggioda FedroIlGrande » 09/12/2016, 12:29

Il Comuna A e il Comune B gesticono in convenzione il servizio relativo all'Ufficio Tecnico.
Il responsabile del Settore tecnico del Comune A (e responsabile della convenzione) vuole essere assunto presso il Comune B.
In consiglio Comunale si approva una convenzione in cui si da atto che il dipendente potrà passare da un comune all'altro senza l'utilizzo delle modalità previste normalmente dall'art.30 sfruttando il comma 2, ovvero passaggio diretto tra enti.
E' legittimo tutto ciò? vi sono sentenze o dei precedenti in merito?Cosa richia il funzionario che avvalla tale delibera? :mrgreen:
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Re: PASSAGGIO DIRETTO DIPENDENTE TRA COMUNI IN CONVENZIONE

Messaggioda FedroIlGrande » 16/12/2016, 18:36

...allora c'è nesuno che sia in grado di darmi una risposta"
2. [b][b]Nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti[/b][/b] all’interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell’articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un’altra sede.
La lettura di questo comma consente un passaggio diretto dtra due enti comunali senza bando di mobilità di cui al comma 1 ???
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