Assegno nucleo familiare e l.104

Assegno nucleo familiare e l.104

Messaggioda maria.lg » 16/12/2016, 20:40

Una dipendente è in congedo straordinario retribuito di cui all'art. 42 comma 5 d.l. n.151 del 26 marzo 2001 per l'assistenza al proprio figlio con disabilità grave, la normativa dice che bisogna erogare soltanto la retribuzione fissa e continuativa, mi chiedo l'assegno per il nucleo familiare va incluso.
Grazie per la risposta
maria.lg
 
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Re: Assegno nucleo familiare e l.104

Messaggioda gsalurso » 19/12/2016, 13:57

Attenzione, il dipendente ... durante tale periodo non ha diritto alla retribuzione ha invece diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento ecc.ecc.

Detto questo, per quanto riguarda l'ANF non ho trovato indicazioni specifiche, ma l' INPS con la Circolare 199 del 1/10/1997 ha assimilato le assenze per i permessi ex art.33 L.104/92 alle altre assenze indennizzate (malattia, maternita', ecc.) ai fini della corresponsione della prestazione. Ripeto, non è risolutiva in quanto non tratta specificatamente i permessi ex Art. 4 Legge 53/2000 ed Art. 52 Dlgs 151/2001, ma sembra propendere per una risposta affermativa, anche perchè l'ANF viene corrisposto anche per periodi non retribuiti quali sciopero, sospensione dall'impiego ecc.

INPS - Circolare n.199 1/10/1997
OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare su permessi legge 5.2.1992, n.104.
Alcune Sedi hanno sottoposto alla valutazione di questa Direzione Generale la possibilita' di corrispondere l'assegno per il nucleo familiare sulle ore o giornate di permesso concesse ai sensi dell'art.33, commi 2 e 3, della legge 5.2.1992, n.104.
In assenza di esplicite previsioni normative al riguardo, la scrivente ritiene, a seguito di approfondimenti svolti e
rappresentati anche ai Ministeri vigilanti, di poter assimilare tali fattispecie alle altre assenze indennizzate (malattia, maternita', ecc.) ai fini della corresponsione della prestazione di cui trattasi.
Le Sedi, pertanto, provvederanno a concedere l'assegno in parola ai lavoratori interessati sulla base delle domande a tal fine presentate e secondo le modalita' seguite per la sua erogazione nei casi di periodi indennizzati per malattia o maternita'. [...]


Art. 4 Legge 53/2000
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non puo' svolgere alcun tipo di attivita' lavorativa....

Art. 52 Dlgs 151/2001
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.
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