Leggendo il Decreto Enti Locali:
«Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti».
Quindi se volessimo avviare le procedure di mobilità per la copertura di un posto resosi vacante alla fine dell'anno 2016 devo calcolare, per determinare la facoltà assunzionale, il 75% della spesa sostenuta per il personale cessato (ivi compresa l'indennità di posizione). è corretto??
Si considera nel computo anche l'importo degli assegni familiari che percepiva il dipendente??
Grazie