da vgiannotti » 13/01/2017, 23:30
Per i principi della nuova contabilità armonizzata la costituzione del fondo è obbligatoria effetuarla nell'anno, altra cosa è verificare se in mancanza di contrattazione, essendo le somme portate in avanzo vincolato e non costituendosi il FPV, sia prevista una erogazione di produttività o altri istituti collegati agli obiettivi del 2016 non raggiungibili in assenza di contrattazione (art.15 comma 2 e 5). Si precisa come la costituzione del fondo vada fatta all'inizio dell'anno non essendo necessaria l'approvazione del bilancio, da parte del resposabile del servizio risorse umane, sulla base delle regole della normativa vigente. Il revisore non deve dare alcun parere sulla costituzione del fondo ma solo verificare, sulla base del contratto da negoziare se l'utilizzazione sia o meno conforme alla normativa, rilevando anche possibili costituzioni eccedenti i limiti posti dalla normativa che renderebbero in parte qua nulla la relativa parte di costituzione per aver ecceduto i limiti finanziari (es. importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge di stabilità 2016 e validi anche per il 2017 quale riduzione proporzionale al personale in servizio tenuto conto del personale assumibile), ma si ripete in fase successiva e prima che la giunta comunale proceda ad autorizzare il Presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva del contratto con le OO.SS.