da davide79 » 19/01/2017, 9:20
Bisogna fare una opportuna distinzione tra l'imposta maturata durante il periodo fallimentare e l'imposta maturata ante periodo fallimentare.
L'Imu maturata durante il periodo fallimentare è da versare entro i 90 giorni dalla vendita dell'immobile ed è un debito prededucibile della procedura.
L'imposta maturata viene prelevata dal prezzo di vendita, quindi è responsabilità del curatore accantonare tale somma e versarla al comune entro i 90 giorni dalla vendita dell'immobile. Ed è da tale data che partono i termini di prescrizione.
In mancanza ritengo che vada emesso un avviso di accertamento nei confronti della procedura e notificata al curatore (tesi avvalorata da alcuni corsi che ho seguito e anche da un caso pratico che mi è capitato). L'articolo 8 comma 6 del d.lgs. 504/92 è molto chiaro e il curatore non può saltarlo a piè pari -
E' chiaro che tutto si complica nel caso in cui il fallimento nel frattempo è stato chiuso.
L'ICI/IMU invece ante fallimento doveva essere stata insinuata nel passivo fallimentare ed è soggetta alla normativa generale della c.d. "par condicio creditorum", ricordando che il nostro privilegio è di 20° grado.. per cui.. bisogna accontentarsi delle somme derivanti dalle varie ripartizioni (se arriva qualcosa). Per la restante parte.. non c'è niente da fare