Il contribuente mi ha contestato che in base alal Circolare MEF n. 3/DF del 18/05/2012 questo disposto non si applica in campo IMU (la Circolare riporta testualmente "Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché il tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative.").
Questo disposto è ancora valido che voi sappiate?
Ringrazio in anticipo
