Bilancio 2017/2019

Bilancio 2017/2019

Messaggioda angelo sessa » 06/03/2017, 16:56

Poiché il Bilancio 2017/2019 verrà approvato prima del consuntivo 2016 e della delibera di Riaccertamento residui al 31/12/2016, nello schema di bilancio di previsione 2017/19 che va in G.M. i valori inseriti nella colonna " Residui presunti al termine dell'esercizio 2016" cambieranno con il riaccertamento definitivo dei residui.
1) E' corretta questa situazione , vero?

2) Dopo il riaccertamento dei residui bisogna variare il Bilancio 2017-2019 per la reimputazione di accertamenti ed impegni sulle annualità 2017-2019?

3) In assenza di riaccertamento il Bilancio non presenta il prospetto del Fondo Pluriennale Vincolato così come il prospetto esplicativo del presunto risultato d'amministrazione vero?

Grazie
angelo sessa
 
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Re: Bilancio 2017/2019

Messaggioda ullifa » 06/03/2017, 17:54

confermo.
Io per non avere troppi problemi ho approvato un preconsuntivo e fatta variazione di esigibilità al fine di avere un bilancio 2017 più realistico possibile ed un consuntivo 2016.

oltretutto il mio timore è che facendo le variazioni di cui sopra potrei peredermi qualche pezzo.
ullifa
 
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Re: Bilancio 2017/2019

Messaggioda ullifa » 07/03/2017, 11:29

commissione arconet 22 febbraio 2017

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VE ... o_2017.pdf

a) Quesito ANCI
Come si effettuano le variazioni dei residui iscritti in bilancio?
La Commissione Arconet effettua una ricognizione del quadro normativo di riferimento, costituito dagli artt. 164,165,175 del TUEL, dagli artt. 39,50,51 del d.lgs. 118/2011 e dagli artt.21 e 33 della legge 196/2009, dalla quale risulta che le variazioni dei residui non si configurano come una variazione di bilancio, in quanto sono effettuate per adeguare il bilancio di previsione ai risultati del rendiconto. La Commissione esamina il caso in cui si presenta la necessità di variare l’importo dei residui presunti, se inferiori rispetto ai dati di preconsuntivo e riscontra come tale fattispecie non sia disciplinata dall’ordinamento contabile degli enti territoriali, salvo espresse disposizioni all’interno dei regolamenti contabili dei singoli enti. L’attenzione viene quindi focalizzata sulla fattispecie residuale in cui nulla è previsto dai regolamenti contabili degli enti.
Dopo un ampio dibattito la Commissione condivide la seguente risposta:
Con riferimento ai residui iscritti in bilancio, l’ordinamento contabile degli enti territoriali prevede che:
1) i bilanci finanziari sono redatti in termini di competenza e in termini di cassa,
2) nel bilancio di previsione sono indicati i residui presunti alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
3) le indicazioni di bilancio riguardanti i residui non sono oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio;
4) le previsioni del bilancio sono adeguati sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, accertati in sede di rendiconto dell’esercizio precedente;
5) la disciplina delle variazioni di bilancio non prende in considerazione le variazioni dei residui;
6) le variazioni di bilancio sono trasmesse al tesoriere e “sono altresì trasmesse al tesoriere le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento”.
Nel bilancio di previsione sono indicati i residui presunti alla data del 31 dicembre dell’esercizio precedente al fine di fornire una rappresentazione completa della situazione finanziaria dell’ente.
L’importo dei residui iscritto in bilancio non presenta contenuto decisionale, in quanto non è il risultato di una decisione del Consiglio, ma l’effetto delle precedenti decisioni e della gestione degli esercizi precedenti.
Le norme del TUEL e del d.lgs. 118/2011 si limitano a disciplinare la variazione dei residui derivante dall’approvazione del rendiconto, consistente nella “sostituzione” dei residui presunti con quelli definitivi, che determina la necessità di adeguare le previsioni di bilancio ai risultati del rendiconto. Tale variazione dei residui non è definita “una variazione di bilancio”, ed è effettuata nell’ambito delle variazioni di bilancio di adeguamento dei risultati del rendiconto (residui, risultato di amministrazione, fondo di cassa, fondo pluriennale vincolato).
E’ tuttavia possibile che, nelle more dell’approvazione del rendiconto, si verifichi la necessità di variare l’importo dei residui presunti, se “sottostimati” rispetto a dati di preconsuntivo, al fine di non determinare ritardi nel pagamento dei residui passivi (che sono spese esigibili negli esercizi precedenti).
Tale fattispecie non è prevista dal TUEL e dal d.lgs. 118/2011. Pertanto può essere oggetto di disciplina dei regolamenti di contabilità degli enti. In assenza di disciplina dei regolamenti di contabilità, si ritiene che l’importo dei residui presunti possa essere variato dalla Giunta, che è anche l’organo competente ad effettuare le variazioni di cassa. Nel caso di variazioni dei residui che non comportino adeguamenti di cassa, la variazione può essere effettuata attraverso determinazione dirigenziale.
Resta fermo l’obbligo di comunicazione al tesoriere attraverso i prospetti previsti dall’allegato 8 al d.lgs 118/2011.
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Re: Bilancio 2017/2019

Messaggioda 66stella » 10/03/2017, 14:15

Buongiorno

scusate ma allora se io approvo il bilancio a marzo 2017 prima del consuntivo che approvo ad aprile 2017
devo poi adeguare la colonna dei residui presunti del bilancio 2017 approvato?? Se si con che atto e con che modalità??
Non è sufficiente la delibera del riaccertamento che aggiorna i residui preventiva al consuntivo come atto ufficiale?
Attendo urgente risposta

Dimenticavo i nuovi indicatori di bilancio sono un allegato al BP 2017 in approvazione oppure no?
Da qualche parte avevo letto che sono approvati 30 giorni dopo l approvazione del BP 2017 ma forse non intendo bene.
Mi aiutate
Grazie
Stella
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Re: Bilancio 2017/2019

Messaggioda PINCOPALLO » 11/03/2017, 14:11

66stella ha scritto:Buongiorno

scusate ma allora se io approvo il bilancio a marzo 2017 prima del consuntivo che approvo ad aprile 2017
devo poi adeguare la colonna dei residui presunti del bilancio 2017 approvato?? Se si con che atto e con che modalità??
Non è sufficiente la delibera del riaccertamento che aggiorna i residui preventiva al consuntivo come atto ufficiale?
Attendo urgente risposta

Dimenticavo i nuovi indicatori di bilancio sono un allegato al BP 2017 in approvazione oppure no?
Da qualche parte avevo letto che sono approvati 30 giorni dopo l approvazione del BP 2017 ma forse non intendo bene.
Mi aiutate
Grazie
Stella


Dovrai adeguare la colonna residui, ma solo nel caso che gli importi che ti risulteranno dal rendiconto (aprile 2017) siano DIVERSI dal quelli iscritti in bilancio nella colonna "residui presunti" (Marzo 2017): nella pratica a marzo 2017 dovresti già conoscere gli importi definitivi dei residui (che saranno "ufficializzati" con il rendiconto ad aprile), per cui il problema non si dovrebbe porre.
Se però vi sono differenze, l'atto di adeguamento è adottato dalla giunta (art. 227, comma 6-quater, del TUEL).
Gli indicatori vanno allegati al bilancio (art. 18-bis del D. Lgs. 118/2011); il termine dei 30 giorni è previsto per la pubblicazione degli stessi nel sito internet dell'Ente (art. 29 del D, Lgs. 33/2013 e DM 22.12.2015).
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Re: Bilancio 2017/2019

Messaggioda FONDRIEST TF3 1.2 » 14/03/2017, 17:56

Buongiorno. Tutto molto chiaro. Siete in possesso per caso di un modello di deliberazione di Giunta per effettuare la variazione dei residui presunti e le relative variazioni degli stanziamenti di cassa?
Grazie
FONDRIEST TF3 1.2
 
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Re: Bilancio 2017/2019

Messaggioda FONDRIEST TF3 1.2 » 27/03/2017, 9:02

Buongiorno. La delibera di giunta relativa alla variazione dei residui presunti ed alle previsioni di casa è sottoposta al parere del revisore?
Grazie
FONDRIEST TF3 1.2
 
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Re: Bilancio 2017/2019

Messaggioda PINCOPALLO » 27/03/2017, 9:22

FONDRIEST TF3 1.2 ha scritto:Buongiorno. La delibera di giunta relativa alla variazione dei residui presunti ed alle previsioni di casa è sottoposta al parere del revisore?
Grazie

No.
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