Devi considerare soltanto i risparmi effettivi; quindi escludere progressioni economiche, RIA, indennità di comparto, retribuzione di posizione organizzativa ecc., cioè quelli che rientrano nel fondo (e le P.O. se siete senza dirigenza), calcolati per l'intero anno.
So di alcuni colleghi che inseriscono, parzialmente, le voci che rientrano nel fondo (PEO RIA ecc) con la stessa percentuale di riduzione del fondo dovuta alla riduzione di personale ma mi sembra un'interpretazione un po' stiracchiata
N.B.:
vedi anche la recente delibera n. 23/2017 Corte dei Conti Lombardia che dà una nuova interpretazione in merito alla percentuale da considerare ai fini del calcolo dei “resti assunzionali”:“In linea generale, questa Sezione rammenta all’ente che quando il legislatore interviene per modificare solo la percentuale del c.d. turn over, al fine di calcolare la “capacità assunzionale” bisogna prendere come riferimento la percentuale indicata per l’anno in cui si intende avviare la procedura di assunzione, a prescindere da quale fosse la percentuale indicata nell’anno a cui si riferiscono le cessazioni intervenute (ossia i c.d. resti). Infatti, i “resti” devono essere presi in considerazione solo per determinare l’entità del budget di spesa su cui va parametrata la capacità assunzionale che deve necessariamente essere rispettosa della percentuale fissata dal legislatore per l’anno in cui si intende a procedere con la nuova assunzione.”