da mcmurtry » 21/03/2017, 9:26
La costituzione dell'FPV in sede di gestione è consentita solo per spese di investimento, per spese correnti finanziate da entrate vincolate e per le spese di personale relative al trattamento accessorio. A precisarlo è, in più parti, il noto principio contabile allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011.
In sede di riaccertamento ordinario è poi consentita la formazione di FPV per le spese legali e per le spese correnti che non si siano rivelate esigibili entro il 31.12. In tale ultimo caso deve però trattarsi di casi eccezionali, nel senso che al momento dell'impegno la spesa era correttamente considerata esigibile entro l'anno e poi, per sopravvenute ragioni eccezionali, così non è stato.