Pareggio di bilancio

Pareggio di bilancio

Messaggioda EMI68 » 25/03/2017, 22:26

A pagina 17 dello schema di parere al bilancio di previsione 2017, elaborato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, si legge che....il pareggio di bilancio richiesto dall’art.9 della legge 243/2012 è così assicurato:
FPV entrata + primi 5 titoli di entrata
meno
primi 3 titoli di spesa.

Questo vuol dire che un bilancio in cui l'ammotare dei nuovi mutui è superiore alla quota capitale dei mutui in ammortamento, pur rispettando i vincoli di finanza pubblica (che viceversa escludono dalle spese del pareggio di bilancio il FCDE), non è in pareggio secondo l'art. 9 della legge 243/2012?
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Re: Pareggio di bilancio

Messaggioda EMI68 » 27/03/2017, 11:39

Consigli?
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Re: Pareggio di bilancio

Messaggioda Novello Ragioneria » 28/03/2017, 11:45

Consigli? Non fare mutui :mrgreen:

Tieni conto che se dovessi applicare avanzo devi rispettare lo stesso vincolo ;)
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Re: Pareggio di bilancio

Messaggioda EMI68 » 28/03/2017, 12:53

Novello Ragioneria ha scritto:Consigli? Non fare mutui :mrgreen:

Tieni conto che se dovessi applicare avanzo devi rispettare lo stesso vincolo ;)


Illuminante!!!!!!!!
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Re: Pareggio di bilancio

Messaggioda Novello Ragioneria » 28/03/2017, 14:44

Dobbiamo comunque distinguere il pareggio del bilancio inteso in senso classico (cioè la quadratura generale di tutte quante le voci che ovviamente tiene conto dei mutui contratti, che devono rispettare il limite di indebitamento) dal pareggio di bilancio inteso come erede del patto di stabilità (che tiene conto solo di parte delle voci di bilancio ed è nato con l'intento di ridurre l'indebitamento a livello nazionale della pubblica amministrazione) ... quindi bisogna fare in modo che entrambi i pareggi vengano raggiunti, diversamente per quanto riguarda il pareggio di bilancio potrebbero esserci sanzioni all'ente che non lo rispetta ... molto altro da dire sinceramente non c'è ;)
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Re: Pareggio di bilancio

Messaggioda EMI68 » 28/03/2017, 16:53

Novello Ragioneria ha scritto:Dobbiamo comunque distinguere il pareggio del bilancio inteso in senso classico (cioè la quadratura generale di tutte quante le voci che ovviamente tiene conto dei mutui contratti, che devono rispettare il limite di indebitamento) dal pareggio di bilancio inteso come erede del patto di stabilità (che tiene conto solo di parte delle voci di bilancio ed è nato con l'intento di ridurre l'indebitamento a livello nazionale della pubblica amministrazione) ... quindi bisogna fare in modo che entrambi i pareggi vengano raggiunti, diversamente per quanto riguarda il pareggio di bilancio potrebbero esserci sanzioni all'ente che non lo rispetta ... molto altro da dire sinceramente non c'è ;)


Da quello che scrivi c'è:
Il Pareggio di bilancio inteso in senso classico, cioè la quadratura generale del bilancio che tiene conto di tutte le voci di entrata, compreso i mutui (nei limti di indebitamento);
Il pareggio di bilancio, erede del patto di stabilità, che tiene conto solo di alcune voci e che esclude, ad esempio, dalle spese il FCDE.

Io invece parlavo del pareggio di bilancio richiesto dall’art.9 della legge 243/2012, che invece - sembrerebbe - richiedere altro:
FPV entrata + primi 5 titoli di entrata
maggiore o pari a
primi 3 titoli di spesa.
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Re: Pareggio di bilancio

Messaggioda EMI68 » 28/03/2017, 17:09

Quest'ultimo non esclude dalle spese il FCDE, quindi io mi trovo a rispettare il pareggio di bilancio erede del patto di stabilità ma non quello previsto dall'art. 9 della legge 243/2012.

Art. 9
I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. (3)

1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. (4)

2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero. (5)
Ultima modifica di EMI68 il 28/03/2017, 17:27, modificato 1 volta in totale.
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Re: Pareggio di bilancio

Messaggioda EMI68 » 28/03/2017, 17:15

Lo schema di parere al bilancio 2017-2019 elaborato dal Consiglio Nazionale dei Commerciali, prevede a pag. 17 il prospetto riguardante il rispetto del pareggio art. 9, cioè (FPV + primi 5 tit. entrate - Primi 3 tit. spesa) e a pag. 24 il prospetto del pareggio di bilancio erede del patto di stabilità, (che esclude quindi dalle spese il FCDE) conforme ai dati che inseriremo sulla piattaforma del pareggio.

Lasciando intendere, quindi, che si tratta di due diversi obblighi.
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Re: Pareggio di bilancio

Messaggioda Novello Ragioneria » 28/03/2017, 17:41

Non vorrei dire una cavolata ma il pareggio di cui alla Legge n. 243/2012 è proprio il pareggio di bilancio erede del patto di stabilità :?
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Re: Pareggio di bilancio

Messaggioda paolo pasetto » 28/03/2017, 18:08

Esatto. Sono la stessa cosa .
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