da luskio » 24/02/2015, 18:19
La guida del MEF è abbastanza chiara, per cui citandola direttamente:
"Ai fini dell'ottenimento della certificazione, il credito deve essere certo, liquido ed esigibile:
... C) l'esigibilità, da valutarsi al momento del riscontro da parte delle amministrazioni, sta ad indicare l'assenza di fattori impeditivi del pagamento del credito, quali l'eccezione di inadempimento, l'esistenza di un termine o di una condizione sospensiva."
"L'esistenza di un termine" per il pagamento di un credito è quindi un fattore vincolante ai fini della richiesta di certificazione sulla Piattaforma.
Dopo che il credito è scaduto, il fornitore può chiedere la certificazione, anche perché logicamente, in quei 30 giorni, io PA potrei pagare quella fattura...
IL BEAT COME ANESTETICO...