da mcmurtry » 28/03/2017, 19:50
Va premesso che, anche in questo caso, il legislatore non brilla per chiarezza.
L'articolo 9 della legge 243/2012 parla sempre di entrate dei primi cinque titoli e di spese dei primi tre titoli senza mai prendere in considerazione l'FCDE.
La legge 232/2016, dal comma 463 in avanti, richiama sempre le disposizioni del predetto articolo 9.
Qui è importante il comma 468, laddove viene specificato che al fine di garantire l'equilibrio nella fase di previsione, in attuazione del suddetto comma 9, al bilancio di previsione è allegato l'apposito prospetto dimostrativo, il quale non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del FCDE e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
In buona sostanza, mi sembrerebbe che il legislatore della legge di stabilità, usando il buon senso, dia una interpretazione sistemica dell'articolo 9 escludendo anche in fase di previsione quegli stanziamenti che in fase di rendiconto finirebbero, per loro stessa natura, nel risultato di amministrazione.
Almeno spero sia così.....