da emilio51russo » 20/04/2017, 9:39
Per quanto riguarda la fruizione delle ferie da parte del dipendente pubblico, considerato che l'art. 10 del D.lgs 66/2003, prevede la possibilità di usufruire entro i diciotto mesi successivi all'anno di maturazione i residui giorni (due settimane) altre quelli (due settimane) obbligatoriamente da usufruire entro giugno dell'anno successivo a quello di maturazione, considerato che da alcuni forum specializzati, risulta che Il dipendente, non può chiedere di spostare la fruizione fino al 18° mese successivo a quello di maturazione, aggiungendo che per la fruizione delle ferie eccedenti le due settimane, che obbligatoriamente devono essere fruite nell’anno di maturazione deve intendersi utile ai soli fini della possibile applicazione delle sanzioni amministrative, di cui all’art. 18 - bis del medesimo D.Lgs.n.66/2003 (il quale art. tra l 'altro, non fa alcun riferimento al caso in specie), senza specificare da quale norma, provvedimento, circolare o quant'altro, risulterebbe tale divieto, si chiede un parere sull'argomento.
grazie