Solamente il primo cittadino di San Piero Patti aveva finora presentato ricorso al Tar, in quanto “la norma – si legge nel ricorso – viola i canoni di ragionevolezza, proporzionalità, certezza del diritto, economicità dell’azione amministrativa”.
Nel dettaglio della Sentenza
“La norma viola i canoni di ragionevolezza, proporzionalità, certezza del diritto, economicità dell’azione amministrativa, e dunque gli articoli 2, 3, 51, 97 e 117 in combinato disposto con l’art. 3 del Protocollo addizionale alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”.