ARAN: RAL_1317_Orientamenti ApplicativiCome si applicano le clausole in materia di dimissioni e di preavviso contenute nell’art. 39 del CCNL del 6.7.1995 come sostituito dall'art. 7 del CCNL integrativo del 13.5.1996?
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la disciplina di riferimento in materia di indennità sostitutiva del preavviso è quella contenuta nell’art. 12 del CCNL del 9.5.2006, che, al comma 9, stabilisce espressamente che la suddetta indennità deve essere calcolata computando:
- la retribuzione di cui all’art.10, comma 2, lett. c) del medesimo CCNL del 9.5.2006;
- l’assegno per il nucleo familiare, ove spettante;
- il rateo della tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell’art.5 sempre dello stesso CCNL del 9.5.2006;
- l’indennità di comparto di cui all’art.33 del CCNL del 22.1.2004;
- le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, ai sensi dell’art.49 del CCNL del 14.9.2000;
- la retribuzione di cui all’art.10, comma 2, lett. c) del medesimo CCNL del 9.5.2006 ricomprende anche la retribuzione di posizione dei titolari di posizione organizzativa;