Art. 22 comma 3-bis D.L. 50 convertito.
Intanto, un dubbio. L'Amministrazione può rinunciare al rimborso, specie per le iniziative da lei stessa patrocinate (anche se non direttamente organizzate?)
Per il seguito, due possibili interpretazioni.
1) Le ore di plus-orario devono comunque essere retribuite come tali (straordinario) ma non concorrono a nessun tetto (su quello generale non ho dubbi, moltissimi su quello individuale delle 180 ore da CCNL). Le relative economie del fondo per lo straordinario confluiscono nel fondo per la contrattazione decentrata e in sede di accordo se ne disciplina l'utilizzo, potenzialmente anche in favore di tutti i dipendenti.
2) Le ore di plus-orario non devono essere retribuite in prima istanza come straordinario. L'importo del rimborso alimenta il fondo di produttività (in deroga al limite 2016??) e in sede di accordo se ne disciplina l'utilizzo in favore del personale che ha svolto le relative prestazioni.
Che ne dite?