da Samuele77 » 13/07/2017, 17:36
Il requisito dei 5 anni non è legittimo, in quanto tutti i lavoratori devono essere presi in considerazione ai fini della progressione (salvo il requisito minimo dei due anni in ciascuna posizione, previsto dall'art. 9 CCNL 11.4.2008). In questo senso si è espressa più volte l'Aran (parere prot. 7994/2009, parere 30.3.2012). La ragione di ciò sta nella natura stessa della PEO, la quale, in base al CCNL (art. 5 CCNL 31/03/1999) deve essere il risultato di una competizione esclusivamente meritocratica, per cui nessun dipendente può essere escluso per ragioni correlate alla sua anzianità. La mancata considerazione dell'anzianità antecedente alla mobilità è comunque contestabile data la natura della mobilità, che è una cessione del contratto individuale di lavoro.
Non è legittima nemmeno una selezione che consenta il riconoscimento della PEO alla totalità o quasi dei dipendenti, in quanto viola le seguenti norme di legge:
Art. 23 d. lgs. 150/2009
1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
art. 40bis d. lgs. 165/2001, comma 3
Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.
Articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito.
Vedi anche ARAN, parere RAL 281-2011: “le progressioni economiche "concesse" indistintamente a tutto il personale in servizio sono in contrasto con la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999 che invece presuppone una selezione del
personale basata esclusivamente su indicatori meritocratici. Le clausole in tal senso inserite nei contratti decentrati possono essere viziate di nullità".
Nello stesso senso: Corte dei Conti sezione giurisdizionale della Basilicata nella sentenza n. 123/2010 (in questo caso venivano censurate le peo di numerosi dipendenti dell'ente effettuate sulla base dei seguenti e soli requisiti: anzianità (tre anni effettivi nella posizione precedente) e assenza di sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto negli ultimi due anni. E ancora, la sentenza n. 2/2015 della Corte dei Conti sezione giurisdizionale della Sardegna ha ritenuto essere indebita e fonte di datto l'erogazione della peo a tutti o quasi i dipendenti dell'ente.
Tutte queste cause di illegittimità sono più che sufficienti per impugnare il contratto decentrato, il bando PEO che gli dà attuazione e i provvedimenti connessi.