CAVE - IMU

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Messaggioda ROMEO14 » 28/08/2017, 16:37

Una recente sentenza della cassazione ha stabilito che l'area destinata ad escavazione debba essere considerata agli effetti dell'IMU/ICI come area fabbricabile.
L'Agenzia del Territorio la considera invece da accatastare come D7.
Nel mio comune esistono due cave di ghiaia e sabbia la cui attività si è conclusa 5 anni fa.
Si tratta di due aree distinte dove si sono formati due laghi con adiacente terreno per la riqualificazione ambientale.
Queste due aree sono oggetto di richiesta di ampliamento di attività estrattiva che verosimilmente verrà concessa a fine anno.
Ora, dando per scontato che l'orientamento della cassazione sia quello da seguire, mi chiedo:
Se l'attività estrattiva è terminata 5 anni fa, l'area è ancora da considerare come fabbricabile e quindi tassata ai fini IMU?
Quale area va considerata? tutto il perimetro o solo la parte oggetto di effettiva escavazione?
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Re: CAVE - IMU

Messaggioda Unborn » 28/08/2017, 16:58

più che dell'attività estrattiva mi preoccuperei di verificare se quell'area ha comunque una potenzialità edificatoria e cioè se è prevista edificabile dal PRG (e vi si possono edificare manufatti se pur strumentali) solo in quel caso rientra in tale fattispecie ma non per il fatto che vi è attività estrattiva. a ciò si riferiva anche la recente pronuncia della Cassazione
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Re: CAVE - IMU

Messaggioda ROMEO14 » 29/08/2017, 17:46

Unborn ha scritto:più che dell'attività estrattiva mi preoccuperei di verificare se quell'area ha comunque una potenzialità edificatoria e cioè se è prevista edificabile dal PRG (e vi si possono edificare manufatti se pur strumentali) solo in quel caso rientra in tale fattispecie ma non per il fatto che vi è attività estrattiva. a ciò si riferiva anche la recente pronuncia della Cassazione


Ho interpellato il collega del Comune che ha vinto il ricorso. Nel Piano del territorio l'area non era fabbricabile ma area destinata ad attività estrattiva. Esistevano manufatti strumentali e su quelli la Società pagava regolarmente l'IMU. L'accertamento fatto dal collega mirava a considerare l'area propria dell'attività estrattiva (gesso da una zona boschiva) e la cassazione ha dato ragione (finalmente) al Comune.
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Re: CAVE - IMU

Messaggioda emanuela72 » 29/08/2017, 18:07

Scusate se mi intrometto. Fatemi capire: anche nel mio comune c'è un area estrattiva la cui escavazione è terminata anni fa attualmente non edificabile ed in fase di recupero ambientale...
Detta area pertanto deve essere considerata edificabile solo per il fatto che non è agricola?
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Re: CAVE - IMU

Messaggioda Unborn » 30/08/2017, 7:49

ROMEO14 ha scritto:
Unborn ha scritto:più che dell'attività estrattiva mi preoccuperei di verificare se quell'area ha comunque una potenzialità edificatoria e cioè se è prevista edificabile dal PRG (e vi si possono edificare manufatti se pur strumentali) solo in quel caso rientra in tale fattispecie ma non per il fatto che vi è attività estrattiva. a ciò si riferiva anche la recente pronuncia della Cassazione


Ho interpellato il collega del Comune che ha vinto il ricorso. Nel Piano del territorio l'area non era fabbricabile ma area destinata ad attività estrattiva. Esistevano manufatti strumentali e su quelli la Società pagava regolarmente l'IMU. L'accertamento fatto dal collega mirava a considerare l'area propria dell'attività estrattiva (gesso da una zona boschiva) e la cassazione ha dato ragione (finalmente) al Comune.


se parliamo della sentenza 14410/2017 allora è scritta male...cito:

"Invero l'area di cui si tratta, seppure e' adibita ad attivita' estrattiva secondo lo strumento urbanistico, il che induce ad escludere la sua natura agricola ai fini della determinazione della base imponibile, e' altresi' suscettibile di edificazione, ancorche' limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, cosi' come indicato dalla ricorrente nel ricorso.Cio' fa si' che il terreno debba essere qualificato come edificabile ai fini dell'Ici e che la base
imponibile debba essere determinata sulla base del valore venale"

da qui si evince chiaramente che vi erano possibilità edificatorie pur limitate a manufatti strumentali e ciò fa rendere quell'area edificabile oltre all'attività estrattiva su di essa. Ricordiamo quanto disposto dall'art.2 "area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione". Se queste possibilità di edificazione (che giocano un ruolo chiave nella decisione a mio avviso per come è scritta la disposizione) non vi fossero state non so cosa avrebbero deciso i giudici per la solo attività estrattiva priva di potenzialità edificatoria......sempre se la sentenza sia scritta correttamente ....e sempre a mio giudizio
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