da Samuele77 » 07/09/2017, 17:31
Il problema è reale e non mi sembra che il parere citato offra soluzioni concretamente praticabili.
Il caso del mancato pagamento della posizione al titolare durante l'assenza non si pone, perché stiamo parlando di assenza per ferie.
Per quanto riguarda il riferimento a possibili interventi incentivanti in sede di contratto decentrato, non si capisce a cosa faccia riferimento, dato che la retribuzione di posizione e risultato delle PO assorbe (e quindi non può coesistere con) qualsiasi altra indennità accessoria, in base all'articolo 10 comma 1 CCNL 31.03.1999 (salve le eccezioni espressamente previste dal contratto nazionale).
Per quanto riguarda il riferimento alla quantificazione della retribuzione di risultato, le maglie sono molto strette dato che comunque il risultato non può superare il 25% della posizione e comunque per sua natura deve essere correlato ai risultati effettivamente raggiunti, e non tanto alla durata o all'estensione dell'incarico. Su questo ultimo aspetto, si veda anche il parere Aran RAL_1610.
A mio parere, se la supplenza è sistematicamente disposta allo stesso modo ogni anno, al limite si potrebbe recepirla stabilmente nel regolamento degli uffici, e, su questa base, rivedere la pesatura della posizione X, la quale, in caso di assenza del titolare della posizione Y, sostituisce quest'ultimo.
RAL_1610
Nel caso di conferimento dell’incarico ad interim di una posizione organizzativa a dipendente già titolare di altro e diverso incarico di posizione organizzativa, è possibile riconoscere al suddetto dipendente un incremento della retribuzione di risultato anche oltre il limite del 25%, di cui all’art.10 del CCNL del 31.3.1999, in ragione delle nuove e maggiori responsabilità connesse alla sostituzione?
Con riferimento al caso di un incarico di posizione organizzativa conferito ad interim ad altro soggetto già titolare di altra posizione organizzativa, la scrivente Agenzia ha sempre escluso che questi possa cumulare, sia pure temporaneamente, una doppia retribuzione di posizione (quella propria e quella relativa alla posizione del dipendente assente).
In tale ipotesi, come evidenziato in alcuni orientamenti applicativi, dovrebbe trovare applicazione la medesima regola valevole nei casi di incarichi ad interim conferiti ai dirigenti per la sostituzione di altri dirigenti nei casi di assenza ed impedimento di questi: attribuzione esclusivamente della retribuzione di risultato eventualmente non corrisposta (in tutto o in parte) al titolare di PO assente, è evidente che l’ammontare della retribuzione di risultato corrisposta al sostituto sarà strettamente connessa agli obiettivi raggiunti nella misura in cui sia dimostrabile la riconduzione degli stessi al suo operato ed alla sua responsabilità.
Il riconoscimento al dipendente già titolare di posizione organizzativa della retribuzione di risultato relativa alla posizione affidata ad interim può avvenire, sempre e, comunque, entro la misura massima consentita del 25%. Infatti, in base all’art.10 del CCNL del 31.3.1999, la retribuzione di risultato che può essere erogata al dipendente titolare di posizione organizzativa non può in alcun modo superare il limite massimo del 25% della retribuzione di posizione connessa all’incarico attribuito.
Tale vincolo, in mancanza di diverse indicazioni contrattuali, attualmente, non sembra poter essere superato neppure nel caso di conferimento al dipendente già titolare di posizione organizzativa di un incarico relativo ad altra posizione organizzativa. E’ da auspicare che questa problematica venga fatta propria dal Comitato di Settore in vista di una eventuale integrazione della vigente disciplina in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.