gsalurso ha scritto: - si può lavorare presso due Enti locali se l'orario di lavoro in ognuno dei due Enti non supera il 50% dell'orario a tempo pieno (art.92, c.1 D.Lgs.267/2000)
- Il dipendente se decide di avvalersi dell'art. 20 CCNL 14/9/2000 per assumere un nuovo incarico, deve dimettersi ed è tenuto al rispetto della disciplina sul preavviso.
- Nota bene: il reintegro non è a discrezione dell'Amministrazione ma un diritto del dipendente che, in caso di recesso di una delle parti durante il periodo di prova, "rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo…” .
L'Amministrazione (che deve considerare il posto precedentemente occupato "vacante" ma "non disponibile" per tutta la durata del periodo di prova) è obbligata alla riassunzione a domanda del dipendente. - Il mancato rispetto dei termini di preavviso non impedisce le dimissioni , l'unica conseguenza è che l'Amministrazione potrà richiedere l'indennità sostitutiva del preavviso.
- Tieni presente che le parti possono rinunciare ai termini di preavviso
vedi la dichiarazione congiunta n.2 CCNL del 5/10/2001
“…gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, [...], qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso.”
Scusami una cosa non mi è chiara del punto 2.
Se ti dimetti senza rispettare il preavviso non puoi chiedere la conservazione del posto?
Nel senso se dimettendoti non rispetti l'intero preavviso e paghi l'indennità sostitutiva, puoi comunque chiedere la conservazione del posto durante il periodo di prova presso il nuovo ente ?