da gsalurso » 27/10/2017, 20:45
La legge n.4/1953 prevede che il datore di lavoro ha l’obbligo di consegna della busta paga al dipendente all’atto del pagamento della retribuzione. (art.1)
Oltre alla consegna cartacea con firma del lavoratore, è possibile inviare la busta paga via email o online tramite sito web aziendale.
In caso di inadempienza sono previste sanzioni pecuniarie (art.5)
L'art.4 esclude da questo obbligo le amministrazioni dello Stato e le relative Aziende autonome, Regioni, Province e Comuni ma non le aziende municipalizzate
Legge 5/1/1953
Art. 1. E' fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonche', distintamente, le singole trattenute. Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci
Legge di Good:
"Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 