da gsalurso » 31/10/2017, 21:24
Ti riferisci al "Referendum consultivo per l'autonomia"di Lombardia e Veneto?
Se non c'è una norma regionale specifica (che non conosco) devi applicare l'art. 119 del "Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati" DPR 30 marzo 1957, n. 361:
Due giorni di riposo compensativo se il sabato non è lavorativo;
se le operazioni si concludono oltre la mezzanotte di domenica, il lunedì è considerato lavorato, per cui non deve presentarsi al lavoro.
Deve recuperare immediatamente il giorno di riposo settimanale (domenica), in questo caso il martedì.
Invece il sabato (che è giorno non lavorativo ma non riposo settimanale) dovrebbe recuperarlo, di norma, entro 15 giorni.
art.119 TU 361 del 30/3/1957
1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ... nonche', in occasione di referendum,..., hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attivita' lavorativa".
Legge di Good:
"Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 