Non ti invidio. Sei, come si dice, tra l'incudine e il martello:
si tratta di trovare un equilibrio fra trasparenza e privacy, ma le norme che regolano i due principi sono contraddittorie e redatte con termini molto generici.
Da un lato per il cittadino è garantito un diritto di accesso a 360 gradi agli atti e i documenti della P.A. senza bisogno di alcuna motivazione, anche "per semplice curiosità"
(D.Lgs. 97 25/5/2016 - F.O.I.A )dall'altro l'accesso e' limitato per evitare un pregiudizio concreto alla tutela e alla protezione dei
dati personali (categoria diversa e più ampia di quella dei "dati sensibili").
Inoltre devi individuare eventuali controinteressati e dargli comunicazione della richiesta di accesso, mediante invio di copia della richiesta, con raccomandata con avviso di ricevimento, attendere eventuali opposizioni (che non credo mancheranno), prendere una decisione, comunicarla a tutti gli interessati ecc.ecc.
BUONA FORTUNA
Se hai tempo e voglia di approfondire ...
GARANTE PER LA PRIVACY - Cosa intendiamo per dati personali?Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc..
[...]
Con l'evoluzione delle nuove tecnologie, altri dati personali hanno assunto un ruolo significativo, come quelli relativi alle comunicazioni elettroniche (via Internet o telefono) e quelli che consentono la geolocalizzazione,
fornendo informazioni sui luoghi frequentati e sugli spostamenti.
D.Lgs. 97 25/5/2016 Art. 6
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter e del capo I-ter1. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e' sostituito dal seguente:
[...]
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
[...]
5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria,
l'amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 e' sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
2. Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico).2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e' altresi' rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformita' con la disciplina legislativa in materia; b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprieta' intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.