da Samuele77 » 14/11/2017, 17:56
Le graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato approvate dopo il 30 settembre 2003 da parte di amministrazioni soggette a limitazioni assunzionali sono valide fino al 31 dicembre 2017. Queste graduatorie possono essere utilizzate non solo per la copertura dei posti inizialmente messi a concorso, ma anche per la copertura degli altri posti (si intende: della stessa categoria e profilo) che fossero vacanti nello stesso ente o anche presso altri enti (previo accordo), ad eccezione che per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso in esito al quale la graduatoria era stata formata.
Riferimenti normativi:
- art. 91, comma 4, del d. lgs. 267/2000, in base al quale per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo;
- combinato disposto dell'articolo 9 della legge 3/2003, dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 350/2003, dell'articolo 4 comma 3 ter del decreto legge 101/2013, in base al quale le amministrazioni pubbliche possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie concorsuali approvate da altri enti, previo accordo tra gli enti interessati;
- art. 35, comma 5 ter del d. lgs. 165/2001, in base al quale le graduatorie dei concorsi pubblici rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione;
- articolo 1, comma 4, del Dl 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha prorogato, fino al 31 dicembre 2012, l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003;
– articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha prorogato al 30 giugno 2013 le medesime graduatorie;
– articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2013, le ha ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2013;
– articolo 4, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazione dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, ha esteso a tutto il 2016 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni;
– articolo 1, comma 368 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, ha modificato l'articolo 4 comma 4 del sopraccitato decreto-legge n. 101/2013, estendendo a tutto il 2017 la validità delle medesime graduatorie.