ciprovoacapire ha scritto:Io mi sbaglerò ma senza il decreto del giudice che ti dice quanto pignorare al mese te non puoi fare nulla... puoi aver ricevuto tutte le lettere del mondo.... Ma non è un problema se fossi il dipendente se gli togli qualcosa ti denuncerei... chi ti autorizza? Sai possono autorizzarti in 2; il giudice e il dipendente... per il resto si rivogano al tribunale.
Se lui ha un debito di 5000€ non è un problema che ti riguarda.. ti può riguardare dal momento in cui un giudice ti convoca e ti chiede di certificare il netto.. e poi ti ingiunge di trattenere una somma di "x" € (sempre che il creditore non sei tu!!! allora li si che ti riguarda)
Art. 546 cod. proc. civile: Obblighi del terzo
Dal giorno in cui gli e’ notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo e’ soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della meta’. [...]Quando ti viene notificato "l'atto di pignoramento presso terzi" di una somma, sei tenuto a rispettare
gli obblighi imposti dalla legge al custode con riferimento alle cose e alle somme dovute, "nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà".
Devi, cioè, trattenere 1/5 della retribuzione netta (calcolata al netto della ritenute previdenziali e fiscali ed al lordo di eventuali cessioni in corso, esclusi A.N.F.) fino a concorrenza con l'importo di cui sopra.
Queste somme vanno "accantonate" in attesa dell'assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione mobiliare.
Questa avverrà dopo l'udienza in cui in qualità di terzo pignorato dovrai rendere la dichiarazione ex art 547 c.p.c. in ordine alla "sussistenza e alla consistenza dei propri debiti nei confronti del debitore" (in pratica, l'ammontare della retribuzione del dipendente pignorato e altri crediti che eventualmente vanta nei confronti dell'ente).