da CCC » 26/11/2017, 21:28
Grazie
Mi chiedo allora.
Se la modifica e' del 1999 e SUCCESSIVAMENTE è stato precisato dalla normativa contrattuale e da numerosi note interpretative che le notifiche sono di competenza della categoria B, si può affermate che la polizia locale non è tenuta alla notifica di atti diversi da quelli di Polizia Giudiziaria?
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Ricordo infatti
- Il parere dell'aprile 2002 del Co.Re.Co Emilia Romagna che ha precisato che:
Il lavoratore può essere adibito alle mansioni superiori, ma l’articolo 52 (del D. Lgs. n. 165/2001) non fa alcun cenno, così come non ne faceva la nuova formulazione dell’articolo 56 (del D. Lgs. n. 29/1993), alla possibilità di adibire il lavoratore alle mansioni inferiori, neppure “occasionalmente e ove possibile”, come invece era previsto dal previgente comma 2 dell’articolo 56 (del D. Lgs. n. 29/1993). Sulla base del principio del rispetto della professionalità, acquisita o potenziale, vige la regola dell’impossibilità delle mansioni “in peius”, che è consentita, in via del tutto eccezionale, solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge o dal C.C.N.L. e con il consenso del lavoratore. Di conseguenza, alla luce della normativa più recente, si deve ritenere che gli agenti di polizia municipale, possano legittimamente rifiutarsi di espletare, sia pure temporaneamente le funzioni di messo notificatore, in quanto le relative mansioni sono inferiori rispetto alle proprie, né le stesse potrebbero considerarsi di natura complementare e strumentale in quanto non connesse all’attività principale e, pertanto, non potrebbe neppure configurarsi, nella fattispecie, il dovere di collaborazione di cui all’articolo 2094 c. c.;
- Il parere dell'ANCI del Veneto che ha precisato che pare ad oggi improponibile affidare al corpo di polizia municipale le funzioni di messo notificatore e che negli enti di minima dimensione demografica il predetto profilo professionale può essere associato ad altri, relativi a mansioni comprese nella ex quarta qualifica funzionale (ora categoria B);
- La sentenza n. 3304 del 12 febbraio 2008 della Corte di Cassazione, sezione lavoro, che ha ribadito che il lavoratore può legittimamente rifiutarsi di svolgere mansioni non rientranti nella propria qualifica di appartenenza, ma in quella inferiore
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Un collega precisava che una legge NON può modificare un contratto collettivo se non previsto dalla norma stessa e recepito nel successivo rinnovo contrattuale.
Concordate?