da an.bal » 28/11/2017, 9:03
1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione decentrata integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.
2. La retribuzione corrisposta al personale dipendente dagli enti del comparto Regioni-Autonomie locali è definita come segue:
a) retribuzione mensile che è costituita dal valore economico mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A1,B1,C1,D1) nonché per le altre posizioni d’accesso previste nelle categorie B e D (B3 e D3) e dall’indennità integrativa speciale, conglobata ai sensi dell’art.29, comma 3, del CCNL del 22.1.2004;
b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dagli incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria, [url]dagli assegni personali non riassorbibili di cui all’art.29, comma 4, del CCNL del 22.1.2004[/url] nonché dagli altri assegni personali, riassorbibili, di cui all’art. 9, comma 1.
quindi si.