Io avvierei un altro procedimento disciplinare autonomo.
In ogni caso la sospensione del procedimento disciplinare penale non è un automatismo, deve essere motivata.
D.Lgs. 165/2001
Art. 55-ter
1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o
in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità
giudiziaria, e' proseguito e concluso anche in pendenza del
procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui
all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non e' ammessa la
sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità,
di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio
competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento
del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito
dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare
l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento
disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità
di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti
del dipendente.
kkk1972
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