Quota capitale ammortamento mutui - proventi alienazioni

Quota capitale ammortamento mutui - proventi alienazioni

Messaggioda aljach » 08/01/2018, 18:55

Gentili colleghi,
vi risulta che la legge di bilancio 2018 consenta la possibilità di utilizzare, per gli anni 2018-201-2020, i proventi delle alienazioni per il finanziamento della quota capitale dei mutui in ammortamento?
Grazie e buon anno
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Re: Quota capitale ammortamento mutui - proventi alienazioni

Messaggioda ROMEO14 » 08/01/2018, 19:13

Per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali potranno inoltre avvalersi della possibilità di
utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche da cessione di azioni o
dai piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitale dei mutui o dei prestiti
obbligazionari in ammortamento nell'anno o anche in anticipo rispetto all'originario piano
di ammortamento.
Tali risorse potranno essere convogliate all'equilibrio corrente a condizione che l'ente
locale dimostri, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un
rapporto, tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento, superiore a due.
Occorre inoltre che il bilancio di previsione non mostri al titolo 1 incrementi di spesa
“ricorrente” (allegato 7 al Dlgs 118/20119). È, infine, necessario che l'ente rispetti gli
obblighi di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
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Re: Quota capitale ammortamento mutui - proventi alienazioni

Messaggioda teoz » 08/01/2018, 22:31

Interessante la cosa ... quindi in pratica, con i proventi delle alienazioni, posso utilizzarli sia x investimenti, che di fatto x spesa corrente nel momento in cui abbasso la quota capitale di ammortamento dei mutui. Giusto ?
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Re: Quota capitale ammortamento mutui - proventi alienazion

Messaggioda guendaccia » 08/02/2018, 19:19

URGENTE URGENTE !!!AVREI NECESSITA' DI USIFRUIRE DI QUESTA POSSIBILITA'!!!!.....

però sembra riservata ai Comuni che hanno il bilancio consolidato....

I PICCOLI COMUNI ( inf a 5.000 abit.) che si sono avvalsi della facoltà di rinviarlo NON POSSONO PROCEDERE all'utilizzo deli proventi da alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitale di mutui in ammortamento??? ( pur rientrando negli altri due parametri??)

qualcuno ha approfondito la materia? o i dubbi sono solo miei???
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Re: Quota capitale ammortamento mutui - proventi alienazioni

Messaggioda fintributi2014 » 09/02/2018, 12:45

Penso che il rapporto lo puoi applicare al tuo conto del Patrimonio: Tot immobilizzaizoni/debiti fin >2 %
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Re: Quota capitale ammortamento mutui - proventi alienazioni

Messaggioda fintributi2014 » 09/02/2018, 12:50

Penso che il rapporto lo puoi applicare al tuo conto del Patrimonio: Tot immobilizzaizoni/debiti fin >2 %
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Re: Quota capitale ammortamento mutui - proventi alienazioni

Messaggioda raffaelegranitto » 09/02/2018, 19:38

aljach ha scritto:Gentili colleghi,
vi risulta che la legge di bilancio 2018 consenta la possibilità di utilizzare, per gli anni 2018-201-2020, i proventi delle alienazioni per il finanziamento della quota capitale dei mutui in ammortamento?
Grazie e buon anno

Mio post del 02.02.2018 - risposta post quendaccia
Il punto 9.11.3 dell'allegato 4/1 al Dlgs 118/2011 classifica l'entrata da alienazioni di immobilizzazioni - quindi anche la vendita di azioni - come entrata "non ricorrente".
I proventi delle alienazioni del patrimonio degli enti locali rappresentano una entrata di parte capitale che deve essere destinata esclusivamente al finanziamento degli investimenti o, in base a quanto previsto dal comma 443 dell'articolo unico della legge 228/2012, in caso di assenza di queste o per l'eventuale parte eccedente, alla riduzione del debito. Come previsto dalla legge di bilancio 2018, , il comma 866 offre la possibilità agli enti locali di destinare i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio disponibile alla copertura del rimborso delle quote di capitale di mutui e prestiti obbligazionari, dovute annualmente in base all'originario piano di ammortamento oppure a seguito di estinzione anticipata. Il richiamato comma consente agli enti di destinare tali proventi, anche se derivanti dalla dismissione di partecipazioni in attuazione di piani di razionalizzazione, al pagamento della quota di capitale di mutui e prestiti, ordinaria o conseguente all'estinzione anticipata, a condizione che l'Ente rispetti i seguenti requisiti :
a) con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, il rapporto tra il totale delle immobilizzazioni e dei debiti da finanziamento risultanti dal medesimo bilancio sia superiore a 2.(si presume condizione da rispettare se approvato il bilancio consolidato)
b) in fase di previsione le spese correnti «non ricorrenti» non registrino un aumento (2018 su 2017).
c) l'ente sia in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.
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