da an.bal » 11/01/2018, 9:32
NON POSSONO ESSERE FATTE NEI DUE MESI CHE PRECEDONO LA PENSIONE ... mai sentito ma tutto può essere.
mi sembra stranoperchè le ferie rimangono un diritto (indisponiible) del lavoratore.
secondo me nei limiti nel contratto - legge le può accumulare e fare tutte all'ultimo.
8.1 E’ obbligatorio fruire di almeno due settimane di ferie durante l’anno di maturazione? I residui giorni possono essere fruiti entro i diciotto mesi successivi all’anno di maturazione?
Relativamente a tali problematiche, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) le previsioni dell’art.10, comma 1, del D.Lgs.n.66/2003, espressamente,
impongono, come obbligatoria, la fruizione da parte del lavoratore, entro
l'anno di maturazione, di almeno due settimane di ferie, che, in presenza
di una richiesta in tal senso del lavoratore stesso, devono essere
continuative;
b) i termini per la fruizione delle ferie continuano ad essere quelli indicati
nell'art.18 del CCNL del 6.7.1995, sia per l'eventuale differimento per
esigenze personali (entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di
maturazione) sia per il differimento per esigenze di servizio (30 giugno
dell’anno successivo a quello di maturazione), e la loro violazione si può
tradurre solo in una forma di inadempimento contrattuale, anche
suscettibile di dar luogo a contenzioso giudiziario. Il diverso termine dei
18 mesi successivi all’anno di maturazione, previsto dal D.Lgs.n.66/2003, per la fruizione delle ferie eccedenti le due settimane, che obbligatoriamente devono essere fruite nell’anno di maturazione
deve intendersi utile ai soli fini della possibile applicazione delle sanzioni
amministrative, di cui all’art. 18 bis del medesimo D.Lgs.n.66/2003. Il
dipendente, quindi, non può chiedere di spostare la fruizione fino al 18°
mese successivo a quello di maturazione; né tale spostamento può
essere autonomamente operato dal datore di lavoro.