aldera ha scritto:Allora questo mi pone dei dubbi:
1 Dobbiamo tornare a considerare vincolati tali proventi sia per la competenza che per la cassa? Cioè, oltre ad impegnare fino a quanto accertato dobbiamo pagare fino a quanto incassato?
2 il corollario, inoltre, è che dobbiamo creare un vincolo specifico x tali proventi e calcolare la sua consistenza al 1 gennaio 2018?
Da Italia Oggi
Enti in dubbio sulla contabilizzazione degli oneri di urbanizzazione.
Secondo la tesi più diffusa, la nuova disciplina
sui proventi dei titoli abilitativi edilizi (e delle relative
sanzioni) impone di considerarli come cassa vincolata.
Ma, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte dei
conti, c’è chi la pensa diversamente. Dal 2018, la materia
è disciplinata dal comma 460 della l 232/2016, che circoscrive
le spese fi nanziabili con gli oneri alla realizzazione
e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e altre fattispecie
meno frequenti (fra cui nuovamente la progettazione). È
quindi venuta meno la possibilità di destinare tali entrate
a spese diverse da quelle elencate espressamente dal
legislatore. I
l problema è stabilire se ciò comporti anche
l’obbligo di considerarle vincolate anche in termini di cassa.In caso di risposta affermativa, gli enti dovrebbero applicare
il combinato disposto degli artt. 195 e 222 del Tuel,
che limitano la possibilità di attingere alla cassa vincolata
per fi nalità di spesa diverse da quelle stabilite. In tali
casi, inoltre, scatterebbe l’obbligo di contabilizzare nelle
scritture fi nanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro.
Si tratterebbe di un notevole appesantimento procedurale,
per cui si sta facendo strada
una scuola di pensiero
alternativa, secondo cui sarebbe errato considerare gli
oneri entrate vincolate, dato che il legislatore ha stabilito
solo una loro generica destinazione. In tal senso, soccorre
la deliberazione n. 31/2015 della sezione autonomie
che ha chiarito che il regime vincolistico della gestione
di cassa è caratterizzato dall’eccezionalità delle ipotesi,
che devono essere circoscritte a quelle indicate agli artt.
180, comma 3, lett. d) e dall’art. 185, comma 2, lett. i).
Secondo i giudici contabili, cassa vincolata è solo quella
che deriva da entrate aventi una destinazione specifi ca e
circoscritta (la singola opera) e non meramente generica
(tutte le opere di un certo tipo). Ciò pare anche confermato
dal principio contabile applicato della contabilità
fi nanziaria (allegato 4/2 al dlgs 118/2011), che al punto
9.2 recita: «È necessario distinguere le entrate vincolate
alla realizzazione di una specifi ca spesa, dalle entrate
destinate al fi nanziamento di una generale categoria di
spese, quali la spesa sanitaria».
In questa prospettiva, gli
oneri sarebbero tuttora da considerare entrate destinate
agli investimenti e quindi non vincolate.Matteo Barbero
Scuola di pensiero alternativa? Siamo messi bene.