da GIORGIO MARENCO » 05/04/2018, 11:34
Io sugli oneri di urbanizzazione per il 2018 conosco questo art.1, comma 460 della legge n. 232/2016 :
" A decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. (1)
461. Il comma 8 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato alla data indicata al comma 460 del presente articolo.
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(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1-bis, D.L. 16.10.2017, n. 148, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 04.12.2017, n. 172 con decorrenza dal 06.12.2017.
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