disavanzo tecnico e da riaccertamento straordinario

disavanzo tecnico e da riaccertamento straordinario

Messaggioda gabriele g. » 31/03/2018, 12:40

quale è la differenza?
gabriele g.
 
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Re: disavanzo tecnico e da riaccertamento straordinario

Messaggioda RMonti » 02/04/2018, 9:05

Nel percorso a ostacoli del riaccertamento straordinario dei residui, la variazione di bilancio disposta per consentire la reimputazione di impegni e accertamenti rappresenta una tappa tutta in salita. Non sempre infatti la maturazione temporale delle obbligazioni è così regolare da garantire l'equilibrio sul bilancio attraverso il Fondo pluriennale vincolato (Fpv). Al contrario può accadere che la variazione di bilancio non pareggi in quanto:
• pur in presenza al 1° gennaio 2015 di Fpv costituito, l'andamento delle reiscrizioni sui singoli esercizi porta a maturazione prima le spese delle entrate tanto che il Fpv non è sufficiente a dare integrale copertura finanziaria agli impegni dell'anno, facendo emergere un «disavanzo tecnico» annuo;
• già al 1° gennaio 2015 emerge un saldo negativo tra reimputazione dei residui passivi e attivi che non può condurre a un Fpv negativo e che porterà negli esercizi considerati alla maturazione di maggiori entrate rispetto alle spese.
La gestione contabile dell'avanzo e disavanzo tecnico, ancora poco esplorata, solleva non poche difficoltà, acuite dal fatto che molti software non sono ancora in grado di fornire il necessario supporto operativo agli enti.

Fpv costituito al 1° gennaio 2015 e disavanzo tecnico sui singoli esercizi
Con il riaccertamento straordinario dei residui gli enti devono verificare gli «equilibri di esigibiltà» sui singoli esercizi interessati dalle reimputazioni. Può infatti accadere che, pur in presenza di un fondo costituito al 1° gennaio, i debiti maturino prima dei crediti e il fondo sia insufficiente a coprire tale differenza, portando a evidenza – in un determinato anno - un disavanzo tecnico. Se ad esempio, al 1° gennaio 2015, il Fpv è pari a 3.000, i residui attivi reimputati al 2015 ammontano a 1.000 e i residui passivi a 5.500, si avrà uno «scoperto» di 1.500 perché il Fpv più i residui attivi (pari a 4.000) non sono sufficienti a dare copertura a tutti i residui passivi reimputati in tale esercizio (pari a 5.500) ( figura 1 ). Tale disavanzo, preso in considerazione dall'articolo 3, comma 13, del Dlgs n. 118/2011, potrà essere coperto o con entrate dell'esercizio ovvero rinviato a uno nuovo per trovare copertura nei residui attivi reimputati al 2016, residui a cui non corrisponderà alcun impegno reimputato.
Contabilmente la variazione sul 2015 potrà essere pareggiata creando un capitolo in entrata che si chiamerà «Disavanzo tecnico di competenza», privo di codifiche di bilancio come accade per l'avanzo o per il Fpv, il cui importo sarà pari a 1.500. Nel 2016, invece, le entrate superano le spese per un importo di 1.500. In questo caso l'ente applicherà in parte spesa il recupero del disavanzo tecnico registrato nell'esercizio precedente.

Disavanzo tecnico al 1° gennaio 2015 e avanzi tecnici successivi
Il disavanzo tecnico può manifestarsi, oltre che sui singoli esercizi, anche al 1° gennaio 2015 nel caso in cui, a tale data, la somma dei residui attivi reimputati (esempio 7.000) supera quella dei residui passivi (esempio 4.000). La conseguenza è che non si costituisce il Fpv bensì si genera un disavanzo tecnico (di 3.000) che riduce automaticamente il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015.
Qualora il risultato di amministrazione così rideterminato restasse comunque positivo, il disavanzo tecnico sarebbe integralmente assorbito, mentre in caso contrario permarrebbe una situazione di «disavanzo» che ingrossa le fila dell'extradeficit (si veda l'articolo sul quotidiano degli enti locali e Pa del 22 aprile 2015). In entrambi i casi la variazione porterà – negli esercizi successivi - una situazione di «avanzo tecnico» che:
• dovrà, in via prioritaria, confluire nel Fpv per l'importo necessario e sufficiente a dare copertura agli impegni reimputati negli esercizi successivi (articolo 3, comma 14, Dlgs n. 118/2011);
• in subordine, potrà finanziare nuove spese, tra le quali non va dimenticata la quota di extradeficit eventualmente «spalmata» sui vari esercizi.
Se ad esempio dei residui attivi reimputati, 6.000 maturassero nel 2015 e 1.000 nel 2016 e dei residui passivi reimputati, 2.000 maturassero nel 2015 e 2.000 nel 2016, si avrebbero nel 2015 maggiori entrate per 4.000, di cui 1.000 dovranno confluire nel Fpv al 31 dicembre per coprire i maggiori impegni spostati sul 2016, e 2.000 rappresentano avanzo tecnico da destinare. Per pareggiare la variazione occorre allocare in parte spesa un capitolo (con codifiche pari a zero) chiamato "Avanzo tecnico da destinare" (figura 2).

L'inversione contabile dell'avanzo o disavanzo tecnico
L'avanzo tecnico o il disavanzo tecnico di competenza rappresentano poste contabili la cui «gestione» potrebbe destare qualche perplessità. Abitualmente infatti si è soliti iscrivere l'avanzo in parte entrata e il disavanzo in parte spesa, mentre nelle corrispondenti «grandezze tecniche» tali poste risulteranno invertite contabilmente in quanto saranno iscritte, come abbiamo visto, l'avanzo tecnico in parte spesa e il disavanzo tecnico in entrata. La risposta a ciò che può sembrare un controsenso è molto semplice.
L'avanzo o il disavanzo «tradizionali» rappresentano i risultati della gestione dell'esercizio precedente, accertati con il consuntivo e ribaltati sull'esercizio successivo. Se tali poste vengono analizzate nell'esercizio in cui si formano (esercizio di competenza), l'avanzo rappresenta delle maggiori entrate non utilizzate e il disavanzo delle maggiori spese rispetto alle entrate disponibili. Se si volesse rappresentare il pareggio in tale circostanza, l'avanzo deve essere collocato in parte spesa in quanto assume la funzione di «parcheggio» di entrate non utilizzate, mentre il disavanzo deve essere collocato in parte entrata, costituendo un ammanco di risorse da reperire. In ogni caso ricordiamo che l'allocazione dell'avanzo o disavanzo tecnico assume natura provvisoria in quanto sarà il consiglio comunale a decidere le modalità di ripiano o l'impiego delle risorse.

Fonte: Quotidiano enti locali.
RMonti
 
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