Dubbi su riaccertamento ordinario

Dubbi su riaccertamento ordinario

Messaggioda celine77 » 10/04/2018, 23:21

Salve, vorrei sottoporsi qualche dubbio che mi è sorto in sede di di riaccertamento ordinario dei residui da svolgere preliminarmente alla redazione del rendiconto 2017; i dubbi sono i seguenti:
1) il riaccertamento o la re imputazione deve essere effettuata soltanto con riferimento ai residui della gestione di competenza (anno 2017)o anche a quelli di esercizi anteriori?
2) possono essere re imputati al 2018 residui che erano stati già oggetto di riaccertamento in esercizi precedenti (ad esempio nel 2015 o 2016)?
3) nel caso in cui il riaccertamento o la re imputazione riguardi soltanto residui di compete nza, i residui provenienti da esercizi precedenti possono essere sono cancellati ridotti o conservati? Grazie
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Re: Dubbi su riaccertamento ordinario

Messaggioda Daniela62 » 10/04/2018, 23:43

secondo me:

1) Solo gli impegni di competenza possono essere re- imputati per esigibilità;
2) Si possono re- imputare impegni che sono stati oggetto di re-imputazione nell'esercizio precedente solo in riferimento agli impegni per spese legali, che non sono ancora divenute esigibili;
3) Gli impegni che sono a Residuo, possono, come in precedenza, mantenuti, stralciati o ridotti tenendo naturalmente conto delle nuove regole in tema di esigibilità.
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Re: Dubbi su riaccertamento ordinario

Messaggioda celine77 » 11/04/2018, 21:06

Grazie, qualche altro parere in proposito?
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Re: Dubbi su riaccertamento ordinario

Messaggioda MonicaB » 12/04/2018, 12:25

Re-imputati per esigibilità intendi quelli che poi vengono finanziati con FPV?
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Re: Dubbi su riaccertamento ordinario

Messaggioda celine77 » 12/04/2018, 12:28

Si mi riferisco a quelli
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Re: Dubbi su riaccertamento ordinario

Messaggioda MonicaB » 12/04/2018, 12:34

Una norma particolare è quella introdotta dal comma 880, il quale estende al 2018 quanto già stabilito dal comma 467 della “Legge di bilancio 2017” per far fronte alle difficoltà che si sono verificate negli Enti Locali dopo l’entrata in vigore del nuovo “Codice degli Appalti” e che ha prodotto un ritardo nelle procedure di gara con tempi incompatibili rispetto a quanto previsto dal punto 5.4 del Principio contabile della competenza finanziaria, il quale stabilisce che, in una gara d’appalto avviata nel 2016, in assenza di un’aggiudicazione definitiva entro il 2017, le spese contenute nei quadri economici e accantonate nel “Fondo pluriennale vincolato” (Fpv), entrano di diritto nell’avanzo di amministrazione. La norma permette di mantenere le somme suddette nel “Fondo” anche per l’anno 2018 per far concludere le gare d’appalto iniziate, ma la deroga è concessa solo per le opere per le quali l’Ente ha già prodotto il Progetto esecutivo redatto e validato ai sensi di legge e corredato del cronoprogramma di spesa; comunque, se entro il corrente anno queste somme non saranno impegnate, confluiranno nell’avanzo di amministrazione.
[FONTE www.entilocali-online.it]
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Re: Dubbi su riaccertamento ordinario

Messaggioda MonicaB » 12/04/2018, 12:58

Inoltre, secondo il mio modesto parere, quando la spesa è IMPEGNATA a tutti gli effetti, l'impegno finanziato con FPV può essere spostato anche in esercizi diversi da quello immediatamente successivo a quello di creazione. Si tratta comunque di eventi residuali e particolarmente sentiti quasi esclusivamente al titolo secondo della spesa.
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Re: Dubbi su riaccertamento ordinario

Messaggioda Kommissar Keller » 12/04/2018, 13:52

Mi aggancio al quesito: help!! A me è capitato di reimputare al 2018 un residuo del 2016 (obbligazione giuridica perfezionata) in quanto l'attività non si è svolta nel 2017 come previsto ma è stata posticipata al 2018.
Ora però mi accorgo che nell'allegato al rendiconto "Composizione del FPV" questo importo non viene conteggiato: infatti la colonna (d) ha intestazione "Spese impegnate nel 2017 con imputazione al 2018 e coperta dal FPV", cosicché sembrerebbe non prevista l'ipotesi di mandare a fondo le spese impegnate in anni precedenti :cry:
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Re: Dubbi su riaccertamento ordinario

Messaggioda PINCOPALLO » 12/04/2018, 14:55

Intervengo nella discussione per fare alcune precisazioni: possono essere reimputati nel 2018 gli impegni derivanti dall'esercizio 2017, sia che essi riguardino spese di effettiva competenza del 2017 (e quindi finanziati da entrate del 2017) sia che consistano in impegni assunti negli esercizi precedenti ma re imputati nel 2017 (e quindi finanziati da FPV).
Non possono invece essere reimputati nel 2018 gli impegni registrati su residui (2016 o retro) per un semplice motivo: gli impegni vanno registrati ed imputati al bilancio in funzione della esigibilità della spesa, e quelli registrati su residui sono stati dichiarati esigibili negli esercizi ormai chiusi (altrimenti non sarebbe stato possibile conservarli a residui); conseguentemente non si può ora dichiarare una esigibilità diversa da quella verificata, dichiarata e CERTIFICATA negli esercizi precedenti.
Questo ovviamente non vale per gli impegni provenienti da esercizi precedenti e reimputati nel 2017: la loro esigibilità è stata PREVISTA nel 2017, ma può ben verificarsi una modifica della esigibilità (con conseguente reimputazione al 2018).
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Re: Dubbi su riaccertamento ordinario

Messaggioda salvino » 12/04/2018, 15:19

PINCOPALLO ha scritto:Intervengo nella discussione per fare alcune precisazioni: possono essere reimputati nel 2018 gli impegni derivanti dall'esercizio 2017, sia che essi riguardino spese di effettiva competenza del 2017 (e quindi finanziati da entrate del 2017) sia che consistano in impegni assunti negli esercizi precedenti ma re imputati nel 2017 (e quindi finanziati da FPV).
Non possono invece essere reimputati nel 2018 gli impegni registrati su residui (2016 o retro) per un semplice motivo: gli impegni vanno registrati ed imputati al bilancio in funzione della esigibilità della spesa, e quelli registrati su residui sono stati dichiarati esigibili negli esercizi ormai chiusi (altrimenti non sarebbe stato possibile conservarli a residui); conseguentemente non si può ora dichiarare una esigibilità diversa da quella verificata, dichiarata e CERTIFICATA negli esercizi precedenti.
Questo ovviamente non vale per gli impegni provenienti da esercizi precedenti e reimputati nel 2017: la loro esigibilità è stata PREVISTA nel 2017, ma può ben verificarsi una modifica della esigibilità (con conseguente reimputazione al 2018).

Ormai sono sufficientemente fusa e non nego la possibilità che io mi possa sbagliare, ma dissento. Poni il caso di un rimpegno rimasto a residuo nel 2016 perchè oltre all'obbligazione perfetta c'era pure l'esigibilità. Poni che io poi contatti il creditore ed ottenga una rateizzazione. Perchè non potrei reimputare visto che l'esigibilità è ora, per un motivo sopravvenuto al precedente riaccertamento, variata?
Se una scrivania in disordine è segno di una mente disordinata, di cosa sarà segno allora una scrivania vuota?
(Albert Einstein)
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