ciprovoacapire ha scritto:su pensionabile risposto di la... sulla liquidazione.. Se non ho capito male dice ci pensa l'Inps giusto?...
Ma non mi sembra una risposta.. l'Inps ci pensa in base a quello che gli comunica il datore!!! e noi come ci regoliamo?
Per favore ti chiedo (se puoi) di esprimere meglio i tuoi concetti, magari con un occhio di riguardo all'italiano

(non prendeterla)...
Art. 66
Elemento perequativo
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 64 sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nell’allegata Tabella D un elemento perequativo un tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nella medesima Tabelle D, per dieci mensilità, per il solo periodo 1.3.2018 – 31.12.2018, in relazione al servizio prestato in detto periodo.
La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti dell’articolo 65, comma 2, secondo periodo ed è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo ed il numero di mensilità indicati al comma 1. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
Per cui si alla contribuzione ex CPDEL no a quella ex INADEL