Visite fiscali

Visite fiscali

Messaggioda Ilenia75 » 13/09/2018, 8:55

Un dipendente con invalidità al 67% è esente da visite fiscali per evento riconducibile ad una delle cause per le quali è stata riconosciuta l'invalidità? Eventualmente anche da trattenute per malattia? Grazie
Ilenia75
 
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Re: Visite fiscali

Messaggioda gsalurso » 13/09/2018, 19:04

Non confondere le terapie salvavita con le assenze per malattia derivanti da uno “stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta” del dipendente pari o superiore al 67%.
Queste ultime devono essere considerate ai fini della decurtazione economica per i primi 10 giorni di assenza mentre non sono soggette alla visita fiscale.

Per il solo periodo di comporto fanno eccezione i primi 30 gg. annui (D.Lgs 119/2011)
il trattamento economico anche per i 30 gg ex art.7 D.Lgs 119 deve essere calcolato secondo il regime delle assenze per malattia (comma 3).

DM 17 ottobre 2017, n. 206
Art. 4 Esclusioni dall'obbligo di reperibilita'

Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza e' riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilita' della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti
    nella Tabella E del medesimo decreto;
  3. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita' riconosciuta, pari o superiore al 67%.

D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119
Art. 7 Congedo per cure per gli invalidi

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacita' lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. Il congedo di cui al comma 1 e' accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessita' della cura in relazione all'infermita' invalidante riconosciuta.
3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore e' tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure.
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