diritto di rogito al segretario

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Messaggioda giorgio962 » 13/09/2018, 10:09

occorre liquidare i diritti di rogito al segretario.
Diritti di rogito incassati: 1000.
Diritti spettanti al segretario :1000
ma devo toglere dai 1000 i contributi inps e l'irap? o liquido 1000 al segretario e questi sono a carico del Comune?
giorgio962
 
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Re: diritto di rogito al segretario

Messaggioda AsproMonte » 13/09/2018, 10:39

La tua spesa deve essere 1.000, quindi scorpori le ritenute CPDEL ed IRAP a carico dell'Ente da 1.000 ;)
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
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Re: diritto di rogito al segretario

Messaggioda mannie » 18/09/2018, 10:04

nel 2014 il segretario ha presentato il parere della corte dei conti sardegna Deliberazione n. 27/2012/PAR in base a cui non è possibile scorporare oneri riflessi ed irap
in seguito alle varie problematiche dal 2015 non abbiamo più liquidato diritti al segretario ed ora dovremmo procedere con quanto comunque accantonato
cortesemente quali riferimenti normativi citate per scorporare oneri ed irap da diritti rogito?
grazie :oops:
mannie
 
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Re: diritto di rogito al segretario

Messaggioda RMonti » 18/09/2018, 17:02

mannie ha scritto:nel 2014 il segretario ha presentato il parere della corte dei conti sardegna Deliberazione n. 27/2012/PAR in base a cui non è possibile scorporare oneri riflessi ed irap
in seguito alle varie problematiche dal 2015 non abbiamo più liquidato diritti al segretario ed ora dovremmo procedere con quanto comunque accantonato
cortesemente quali riferimenti normativi citate per scorporare oneri ed irap da diritti rogito?
grazie :oops:


La Corte dei conti, Sezione Autonomie, con la deliberazione 21/2015/QMIG, si è espressa in merito all’interpretazione dell’art. 10 del d.l. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, norma che ha modificato la disciplina dei compensi connessi all’attività rogatoria dei segretari comunali.

In altre sedi si è avuto modo di dare conto del contrasto che si è venuto a creare in merito ai segretari che hanno diritto a percepire i compensi con i giudici ordinari, che in modo consolidato hanno “sconfessato” l’interpretazione fornita dalla Corte dei conti.

Infatti, la Sezione autonomie aveva ritenuto dovuti i diritti di rogito soltanto ai segretari di fascia “C”, mentre secondo il giudice del lavoro non ci sono dubbi che i segretari appartenenti alle fasce professionale “A” e “B” in Enti privi di dirigenti hanno diritto a percepire una quota dei proventi dei diritti di segreteria.

La Corte dei conti, Sezione Autonomie, con la deliberazione 21/2015/QMIG si è pronunciata anche sugli oneri fiscali e previdenziali connessi ai compensi. Così, dopo aver escluso che gli Enti possano nella propria autonomia regolamentare stabilire una “quota” dei diritti di segreteria da erogare a favore del segretario comunale, ha comunque sostenuto che “le somme destinate al pagamento dell’emolumento in questione devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli Enti”.

Tuttavia, la giurisprudenza ordinaria chiamata a pronunciarsi su tale problematica è orientata in senso diametralmente opposto, ritenendo sia l’IRAP che gli oneri riflessi alla stregua di somme che non possono gravare sul compenso di competenza del segretario.

IL TEMA DELL’IRAP
Lo scorporo dell’IRAP è tema che non ha visto una soluzione univoca e non è nuovo, in quanto già presente riguardo ai compensi professionali degli avvocati interni prima e gli incentivi tecnici poi.

Da una parte la magistratura contabile consolidata nel ritenere che le risorse dell’Irap (oltre che dei contributi) devono essere scorporate e dall’altra il giudice del lavoro che fa gravare l’imposta sul datore di lavoro ritenendo irrilevanti gli aspetti contabili.

Per quel che riguarda i diritti di rogito, a quanto consta, il giudice ordinario si è pronunciato sul tema in due occasioni, prevedendo in entrambe i casi che l’onere dell’IRAP non possa gravare sul segretario comunale.

Così il Tribunale di Parma con sentenza n. 250 del 26 ottobre 2017 ha affermato:

Quanto al problema dell’IRAP, si ritiene che la stessa non possa essere per legge essere trasferita come onere tributario a carico dcl dipendente, sottraendola dal quantum dovuto per i diritti di segreteria spettanti all’odierna ricorrente. In tal senso si veda la recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro n. 20917/2013 che condanna l‘operato di un’azienda sanitaria che aveva tentato di trasferire l’onere economico rappresentato dall’IRAP, senza dubbio a carico dell‘ente/datore di lavoro, sui compensi erogati a numerosi dirigenti medici, facendola cosi gravare su soggetti diversi da quelli passivi del rapporto di imposta. Anche l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 123/E del 2.04.2008, ha chiarito che l’IRAP non può essere ricompresa tra gli “oneri riflessi” di cui all’art. 1 comma 208 della l. 266/2005 e che, avendo carattere di realità (Corte Cost., sentenza n. 156/2001), non può che gravare sul datore di lavoro e non sul lavoratore dipendente i cui compensi hanno natura retributiva. Il presupposto impositivo, secondo l‘Agenzia delle Entrate, ai sensi del d.lgs. 15/12/1997 n.446, si realizza in capo all’ente che eroga il compenso di lavoro dipendente, il quale rappresenta il soggetto passivo di imposta cioè colui che, in quanto titolare di un’organizzazione. è tenuto a concorrere alle spese pubbliche ai fini di detto tributo (nello stesso senso si veda anche Corte dei Conti, sezione Emilia-Romagna parere n. 4 contenuto nella deliberazione n. 34 del 2007 nonché Tar Sardegna, 9.06.2016 n. 493)”.

Nella stessa direzione si è espresso anche il Tribunale di Busto Arsizio con sentenza n. 446 del 13 novembre 2017, secondo il quale l’IRAP sui diritti di rogito del segretario comunale deve essere posta integralmente a carico del comune e non dell’Ufficiale rogante. Infatti, l’art. 3, comma 1, lett. e-bis) del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 individua tra i soggetti passivi dell’IRAP solo la P.A. e non i dipendenti pubblici.

Secondo il Giudice del Lavoro di Busto Arsizio, il Segretario Comunale non può essere soggetto passivo dell’IRAP, ossia obbligato in proprio al pagamento nei confronti dell’erario, per la semplice ragione che:

Il presupposto impositivo a cui è subordinata la tassazione IRAP è l’autonoma organizzazione che manca, invece, al Segretario Comunale, che non è un lavoratore autonomo/libero professionista ma un dipendente pubblico. Il presupposto impositivo dell’IRAP si realizza in capo all’Ente che eroga il compenso di lavoro dipendente, il quale rappresenta il soggetto passivo dell’imposta, cioè colui che, nella valutazione del Legislatore, in quanto titolare di detta organizzazione è tenuto a concorrere alle spese pubbliche, ai fini di detto tributo.
Conseguentemente — in assenza di specifica normativa di segno contrario — l’onere fiscale de quo non può gravare sul lavoratore dipendente in relazione a compensi di natura retributiva (Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 123/E del 2 aprile 2008) bensì unicamente sul datore di lavoro. La indubbia natura retributiva dei diritti di rogito è desumibile dal fatto che gli stessi sono conglobati nel trattamento complessivo dei Segretari Comunali ai sensi dell’art. 37 del CCNL del 16/05/2001
”.

Alla medesima soluzione, ossia che l’IRAP, non essendo un onere riflesso, non può gravare sul lavoratore dipendente in relazione ai compensi di cui è pacifica la natura retributiva, è giunto anche il giudice amministrativo che, occupandosi di compensi per l’avvocatura, ha ritenuto la diversa posizione espressa dalla Corte dei conti assolutamente non condivisibile (in tal senso, si veda TAR Sardegna sentenza n. 493 del 9 novembre 2016).

GLI ONERI RIFLESSI

La Sezione Autonomie della Corte dei conti, nella deliberazione 21/2015/QMIG, ritiene che le somme incassate per diritti di rogito siano a lordo anche degli oneri riflessi e giunge a tali conclusioni, in quanto le stesse “oltre ad essere in linea con il regime giuridico che caratterizza altri compensi incentivanti, appaiono coerenti con la ratio sottesa al complesso delle disposizioni che hanno modificato la disciplina dei diritti di rogito – attribuendo l’integralità del gettito all’Ente locale – nonché ai criteri informatori dell’ipotesi derogatoria prevista dal comma 2 bis dalla cui applicazione non possono, evidentemente, derivare maggiori spese per l’Ente”.

Tale argomentazione presta il fianco ad un’obiezione sicuramente fondata.

Per gli “altri compensi incentivanti” è la stessa norma che prevede tale meccanismo.

Così per gli incentivi per le funzioni tecniche con l’art. 3, comma 29, della l. 350/2003 si stabiliva che “I compensi che gli enti locali, ai sensi dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento dell’importo a base di gara di un’opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi”.

Norma ripresa negli stessi termini sia dal d.lgs. 163/2006 che, da ultimo, dall’art. 113, comma 3, del d.lgs. 50/2016 dove si dispone “Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione”.

Stesse considerazioni possono farsi in merito ai compensi per l’avvocatura per i quali l’art. 1, comma 208, della l. 266/2005 che regolamenta lo stesso tema prevede: “Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro“.

Per quel che riguarda i diritti di rogito, invece, manca una disposizione analoga.

Secondo la Corte dei conti è sufficiente il riferimento al termine “quota” contenuto nella norma (“una quota del provento annuale spettante al Comune […], è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”).

Tale ricostruzione è stata ritenuta errata dall’unico giudice ordinario che, a quanto risulta, si è occupato della problematica.

Ci si riferisce alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 446 del 17 novembre 2017 dove è possibile leggere “Nel caso dei diritti di rogito, gli oneri contributivi vanno ripartiti tra Ente e Segretario Comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi, ad oggi, nel nostro ordinamento giuridico – alcuna norma che deroghi dal sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi.

Gli “oneri riflessi” devono essere ripartiti tra il Comune di …. e il ricorrente, e non posti integralmente a carico del segretario comunale
”.

CONCLUSIONI

In conclusione, i giudici del lavoro stanno iniziando a pronunciarsi anche sul tema degli oneri fiscali e previdenziali connessi ai diritti di rogito, assumendo anche in questo caso soluzioni diametralmente opposte a quelle cui era giunta la Sezione Autonomie della Corte dei conti, ritenendo che:

1. l’IRAP, non essendo un onere riflesso, non può gravare sul lavoratore dipendente in relazione ai compensi di cui è pacifica la natura retributiva;

2. gli riflessi sulle somme da erogare a titolo di diritti di rogito debbano essere ripartiti tra comune e segretario secondo le regole ordinarie, non sussistendo alcuna previsione normativa espressa che consenta di derogare a tali regole.

Fonte: La Gazzetta degli Enti Locali
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Re: diritto di rogito al segretario

Messaggioda gsalurso » 18/09/2018, 17:56

i giudici del lavoro stanno iniziando a pronunciarsi

Io non estenderei tanto alla leggera il giudicato del giudice del lavoro in mancanza di un consolidato e univoco indirizzo giurisprudenziale o di una Sentenza della Corte di Cassazione. Soprattutto se contro ho la Corte dei Conti a Sezioni Riunite

Corte dei Conti Sez. Autonomie N.21/SEZAUT/2015/QMIG del 4/6/2015
in ordine alla corretta determinazione dei diritti di rogito da corrispondersi al segretario comunale:
"... Le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola devono intendersi
al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico
degli enti”.
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia si atterrà al principio enunciato nel presente atto di indirizzo interpretativo, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 ..."

del medesimo orientamento, anche se relative agli incentivi tecnici e avvocatura:

Corte dei Conti Sez.Riunite Delibera n. 33/Contr/10 del 7/6/2010
mentre sul piano dell’obbligazione giuridica, rimane chiarito che l’Irap grava sull’amministrazione …, su un piano strettamente contabile, tenuto conto delle modalità di copertura di “tutti gli oneri”, l’amministrazione non potrà che quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti, accantonando le risorse necessarie a fronteggiare l’onere Irap, come avviene anche per il pagamento delle altre retribuzioni del personale pubblico …. Pertanto, le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l’Irap) si riflette, in sostanza, sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l’avvocatura interna ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell’onere Irap gravante sull’amministrazione.”
Corte dei Conti TOSCANA – N. 210/2010
in relazione alla fonte di finanziamento, ai fini della quantificazione dei fondi per l’incentivazione e per le avvocature interne, vanno accantonate, a fini di copertura, rendendole indisponibili, le somme che gravano sull’ente per oneri fiscali, nella specie, a titolo di Irap.
Corte dei Conti E. R. – N. 543/2010
l’onere per il pagamento, da parte dell’Amministrazione, dell’Irap afferente i compensi incentivanti dovuti a tecnici ed avvocati dipendenti, grava sui relativi fondi lordi appositamente formati allo scopo e non può costituire un onere finanziario ulteriore per l’Ente.
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Re: diritto di rogito al segretario

Messaggioda RMonti » 18/09/2018, 19:00

Molto serenamente.
Anche con riguardo al fatto se spettavano o meno i diritti di rogito ai segretari di fascia A e B negli enti privi di dirigenza la sezione Autonomie aveva assunto una posizione "rigida" (delibera 21/2015) salvo poi "cambiare opinione" a fronte delle molteplici sentenze dei giudici del lavoro (delibera n. 18/2018).
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Re: diritto di rogito al segretario

Messaggioda OrnellaL » 21/09/2018, 10:19

Perchè si danno i diritti di rogito al Segretario se firma solo il contratto e se tutto il lavoro compresa la registrazione e la firma elettronica lo svolge l'impiegato?
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Re: diritto di rogito al segretario

Messaggioda AsproMonte » 21/09/2018, 15:49

Perché la responsabilità è del segretario e non di chi ha svolto il lavoro, come anche per gli atti legati alle responsabilità di servizio se ci pensi ;)
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Re: diritto di rogito al segretario

Messaggioda OrnellaL » 24/09/2018, 9:36

Mi dispiace ma secondo me non è proprio così perchè se io sono completamente responsabile il lavoro lo devo svolgere io dalla A alla Z. E poi il Segretario Comunale che è quasi il legale della P.A. dovrebbe ben sapere che la firma digitale è personale e non credo proprio che qualcuno possa firmare al posto di un altro!! E se non sanno firmare digitalmente o si aggiornano o cambiano mestiere! Non è così?
OrnellaL
 
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Re: diritto di rogito al segretario

Messaggioda RMonti » 24/09/2018, 10:08

OrnellaL ha scritto:Mi dispiace ma secondo me non è proprio così perchè se io sono completamente responsabile il lavoro lo devo svolgere io dalla A alla Z. E poi il Segretario Comunale che è quasi il legale della P.A. dovrebbe ben sapere che la firma digitale è personale e non credo proprio che qualcuno possa firmare al posto di un altro!! E se non sanno firmare digitalmente o si aggiornano o cambiano mestiere! Non è così?


In un "mondo perfetto" dovrebbe essere così (nel senso di cambiare mestiere), ma purtroppo ...
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