NUOVO CONTRATTO E PERMESSI

NUOVO CONTRATTO E PERMESSI

Messaggioda Rusciano Luciano » 26/09/2018, 9:48

Buongiorno. Se non ho capito male il nuovo contratto ha previsto ulteriori 18 ore all'anno retribuite per prendere permessi quando in sostanza si va dal proprio curante. Prima questa possibilità non era prevista...bisognava prenderesi tutta la giornata di malattia. Mi illuminate su questa questione, grazie
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Re: NUOVO CONTRATTO E PERMESSI

Messaggioda ragiosere » 27/09/2018, 11:20

ecco cosa dice l' aran

Il nuovo CCNL del comparto Funzioni centrali ha previsto la possibilità di utilizzare fino a
18 ore annuali, fruibili sia su base oraria che giornaliera, per effettuare visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Al fine di una corretta applicazione della
nuova disciplina, si chiede come si concilia il nuovo istituto contrattuale con la
previsione di legge di cui al comma 5-ter dell’art. 55-septies del d.lgs. 165/2001?

È necessario preliminarmente chiarire che l’art. 35 del CCNL 12/2/2018 introduce un’organica
ed esaustiva disciplina in materia di “assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici”, che non si pone in contrasto, né su un piano diverso,
rispetto alla previsione normativa dell’art. 55-septies del d.lgs. 165/01.
In coerenza con l’atto di indirizzo impartito all’A.Ra.N., tale disciplina contrattuale intende invece
regolare organicamente ed esaustivamente una tipologia di assenze, che la normativa di legge
prende in considerazione solo per un aspetto limitato (la giustificazione del permesso). Il
contratto collettivo nazionale, svolgendo pienamente la sua funzione regolatoria in materia di
rapporto di lavoro, si pone dunque in diretta continuità con la disposizione di legge, anche al
fine di dare ad essa contorni più definiti.
Più specificamente, la disciplina contrattuale in esame introduce, in primo luogo, una nuova
tipologia di permessi, prima non prevista dai CCNL, per effettuare visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici. Tali assenze si differenziano dalla malattia, pur essendo a
questa assimilabili, in quanto non caratterizzate da patologia in atto o incapacità lavorativa.
L’effettuazione di una terapia, di una visita o di un esame diagnostico, come pure il ricorso a
prestazioni specialistiche, anche con finalità di mera prevenzione, vengono quindi a costituire il
titolo che determina l’insorgenza del diritto all’assenza in oggetto, che va pertanto giustificata
solo con la relativa attestazione di presenza.
Per tale prima tipologia di assenza, riconducibile più propriamente alla nozione di “permesso”,
viene previsto un plafond annuo di 18 ore.

SE TI PRENDI UN PERMESSO CHE COPRE L'INTERA GIORNATA LAVORATIVA, TI VIENE EFFETTUATA LA DECURTAZIONE
CIAO
ragiosere
 
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Re: NUOVO CONTRATTO E PERMESSI

Messaggioda Rusciano Luciano » 27/09/2018, 12:06

ragiosere ha scritto:ecco cosa dice l' aran

Il nuovo CCNL del comparto Funzioni centrali ha previsto la possibilità di utilizzare fino a
18 ore annuali, fruibili sia su base oraria che giornaliera, per effettuare visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Al fine di una corretta applicazione della
nuova disciplina, si chiede come si concilia il nuovo istituto contrattuale con la
previsione di legge di cui al comma 5-ter dell’art. 55-septies del d.lgs. 165/2001?

È necessario preliminarmente chiarire che l’art. 35 del CCNL 12/2/2018 introduce un’organica
ed esaustiva disciplina in materia di “assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici”, che non si pone in contrasto, né su un piano diverso,
rispetto alla previsione normativa dell’art. 55-septies del d.lgs. 165/01.
In coerenza con l’atto di indirizzo impartito all’A.Ra.N., tale disciplina contrattuale intende invece
regolare organicamente ed esaustivamente una tipologia di assenze, che la normativa di legge
prende in considerazione solo per un aspetto limitato (la giustificazione del permesso). Il
contratto collettivo nazionale, svolgendo pienamente la sua funzione regolatoria in materia di
rapporto di lavoro, si pone dunque in diretta continuità con la disposizione di legge, anche al
fine di dare ad essa contorni più definiti.
Più specificamente, la disciplina contrattuale in esame introduce, in primo luogo, una nuova
tipologia di permessi, prima non prevista dai CCNL, per effettuare visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici. Tali assenze si differenziano dalla malattia, pur essendo a
questa assimilabili, in quanto non caratterizzate da patologia in atto o incapacità lavorativa.
L’effettuazione di una terapia, di una visita o di un esame diagnostico, come pure il ricorso a
prestazioni specialistiche, anche con finalità di mera prevenzione, vengono quindi a costituire il
titolo che determina l’insorgenza del diritto all’assenza in oggetto, che va pertanto giustificata
solo con la relativa attestazione di presenza.
Per tale prima tipologia di assenza, riconducibile più propriamente alla nozione di “permesso”,
viene previsto un plafond annuo di 18 ore.

SE TI PRENDI UN PERMESSO CHE COPRE L'INTERA GIORNATA LAVORATIVA, TI VIENE EFFETTUATA LA DECURTAZIONE
CIAO


grazie ,mille
Rusciano Luciano
 
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