
Curioso che il contribuente abbia ricevuto avvisi sulla stessa cosa per gli anni ICI 2010-2011 (non pagati ma ai quali non ha fatto ricorso) ed IMU 2012 (pagato invece)

Unborn ha scritto:ovviamente io mi riferivo alla sanzione non al tributo. L'unico dubbio è appunto che pagando gli avvisi precedenti di fatto essi hanno reso noto (qualora non lo fosse prima per la mancata comunicazione di intervenuta variazione) la natura edificabile del terreno e dunque il contribuente ne era a conoscenza a quel punto. Però è un ragionamento di fino che si basa anche sugli anni di imposta trattati e su quando sono arrivati i primi avvisi di accertamento (che fungerebbero da comunicazione). I precedenti anche di Cassazione non sanzionano la mancata comunicazione, ma è un ricorso che potrebbe comunque nascondere insidie....vedete voi....magari vi costa più la difesa che non la sanzione da togliere...
lucio guerra ha scritto:i ricorsi nascondono sempre insidie
quindi condivido per mediazione senza sanzioni .. ho riportato.. per conoscenza.. anche la recente sentenza
AsproMonte ha scritto:Unborn ha scritto:ovviamente io mi riferivo alla sanzione non al tributo. L'unico dubbio è appunto che pagando gli avvisi precedenti di fatto essi hanno reso noto (qualora non lo fosse prima per la mancata comunicazione di intervenuta variazione) la natura edificabile del terreno e dunque il contribuente ne era a conoscenza a quel punto. Però è un ragionamento di fino che si basa anche sugli anni di imposta trattati e su quando sono arrivati i primi avvisi di accertamento (che fungerebbero da comunicazione). I precedenti anche di Cassazione non sanzionano la mancata comunicazione, ma è un ricorso che potrebbe comunque nascondere insidie....vedete voi....magari vi costa più la difesa che non la sanzione da togliere...
Questo può valere a partire dall'anno 2015, anno in cui è stato notificato l'avviso di accertamento ICI 2010