da lucio guerra » 14/03/2019, 17:30
nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1162/2019 vien indicato
.. Le ragioni di proporzionalità ed adeguatezza richiedevano che la discrezionalità amministrativa tariffaria introducesse nel Regolamento una o più sottocategorie, sulla base appositi parametri relativi al contenuto delle prestazioni fornite, considerando , ad esempio, il numero dei pasti o di clienti ospitabili e la stagionalità dell’attività: sottocategorie d’altronde espressamente consentite ai sensi dell’art. 1, commi 659 e 660, l. n. 147 del 2013, considerando il favore legislativo verso le iniziative di valorizzazione del settore, ex art. 1 l. n. 96 del 2006.
-- i commi 659 e 660 non parlano di sottocategorie, ma :
659. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune
PERTANTO E', COME SPESSO ACCADE, MOLTO DISCUTIBILE LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
personalmente continuo ad applicare la seguente norma regolamentare :
4. Il tributo è ridotto nella misura del 15% nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.
ANCHE IFEL E ANUTEL
Alcune sentenze sull’inquadramento delle categorie
• Agriturismi (sentenza TAR Brescia, n. 628 del 06/05/2015):
• Corretto l’inquadramento come albergo con ristorante, albergo senza ristorante o
ristorante, a seconda della tipologia
• In mancanza di una categoria specifica si ricorre a quella più affine per la produttività
dei rifiuti
• Gli schemi tributari sono autonomi e in ciascuno di essi va inquadrato l’agriturismo,
senza che rilevino le diverse classificazioni amminitrative dell’agriturismo e senza che
rilevi il fatto che lo stesso rientri tra le attività connesse a quelle agricole
• L’art. 2, c. 5, del D.Lgs 96/2006 definisce il reddito dell’agriturismo come agricolo ad
ogni fine che non sia fiscale
• L’agriturismo realizza i presupposti della TARI (possesso o detenzione di locali o aree)
• L’agriturismo non è un’utenza domestica ma non domestica, poichè attività
imprenditoriale, i cui rifiuti sono quindi speciali assimilati (o assimilabili)
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