da gsalurso » 15/05/2019, 12:12
Se non c'è interruzione del servizio presso amministrazioni con obbligo di iscrizione ex INADEL, il TFR/IPS non verrà erogato se non alla cessazione del rapporto di lavoro con iscrizione alla cassa.
Il dipendente dovrà barrare la casella in cui dichiara di prestare servizio alle dipendenze dell’amministrazione xxxxxxx e che non c'è interruzione di servizio.
Io, in un caso analogo, ho inviato il modello TFR1 all'INPS e, per conoscenza, una copia all'amministrazione di appartenenza.
In caso di I.P.S. invece, occorre inviare il mod 350/P, Quadro I (Foglio aggiuntivo da compilare solo nel caso di servizi prestati presso più Enti) all'amministrazione di appartenenza. Ma trattandosi di servizi simultanei credo che possa incidere sull'importo solo in caso il servizio venga svolto negli ultimi 12 mesi si lavoro.
Legge di Good:
"Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 