Abitazione principale in immobile cat. c

Abitazione principale in immobile cat. c

Messaggioda mafalda rossi » 22/07/2019, 9:42

un contribuente detiene catastalmente un unico immobile accatastato in C2. Il contribuente anagraficamente risiede in detto immobile, che ai fini della TARI dichiara come abitazione, ora ai fini IMU sostiene che non deve pagare perché costituisce abitazione principale . l'ufficio nutre forti dubbi .
Qualcuno ha affrontato un caso del genere?
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Re: Abitazione principale in immobile cat. c

Messaggioda lucio guerra » 22/07/2019, 10:16

il dubbio è pertinente ma nella norma non vi è chiara indicazione

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

tuttavia non ritengo possa essere considerato abitazione principale un immobile accatastato come magazzini e locali di deposito, inoltre anche urbanisticamente non dovrebbe essere coerente
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Re: Abitazione principale in immobile cat. c

Messaggioda Kaleb » 22/07/2019, 18:24

Allerterei l'Ufficio tecnico per una verifica in relazione al rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di abitabilità-agibilità: se non ha le caratteristiche di un'abitazione non dovrebbe poterci abitare, è una pertinenza destinata a servizio dell'abitazione, quindi accessorio e non sostitutivo di essa. Se viceversa ha tutte le caratteristiche di un'abitazione, proporrei il classamento coatto in una delle due fattispecie consentite dal nostro ordinamento (quella che si attaglia di più al caso di specie): comma 58 art.3 legge 662/1996 o comma 336 art.1 legge 311/2004. http://www.ufficiotributi.it/catasto-ri ... -cort.html
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Re: Abitazione principale in immobile cat. c

Messaggioda mafalda rossi » 23/07/2019, 8:29

grazie a tutti per aver dato conforto al mio dubbio.

Un'ultima cosa, ritenete che nel riscontrare la nota del contribuente con diniego, debba anche suggerirgli/invitarlo a procedere al corretto accatastamento? oppure quest'ultima fase la faccio presente solo all'UTC, che provvederà alla segnalazione al catasto a mezzo portale?
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Re: Abitazione principale in immobile cat. c

Messaggioda Unborn » 23/07/2019, 8:37

la procedura per il comma 336 prevede l'invio di una comunicazione al contribuente invitandolo a modificare l'accatastamento. Se non provvede entro 90gg allora si invia comunicazione al Catasto. Nella comunicazione che inviate al contribuente indicate anche a partire da che data tale variazione ha validità (comma 337) altrimenti rischiate che producano effetto solo dall'anno successivo al ricevimento della comunicazione stessa.

336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni

337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta del comune
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