da lucio guerra » 28/08/2019, 12:43
In casi del genere, però, sembrerebbe più corretto non applicare alcuna ulteriore sanzione per gli anni successivi a quello della violazione. Rileggendo con attenzione le regole di alcuni tributi locali (ICI e Tarsu, ad esempio) pare evidente che l’obbligo di denuncia ai fini ICI sorge soltanto nell’anno in cui vi sono variazioni e, pertanto, l’eventuale sanzione può essere applicata una sola volta trattandosi di un’unica violazione. In casi del genere non è legittimo applicare la sanzione di omessa denuncia anche per l’anno successivo atteso che, comunque, nulla risulta cambiato rispetto all’accertamento per l’anno precedente, i cui effetti sono assimilabili per i periodi successivi a quelli di una denuncia, così come deciso da altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale di Palermo (sez. n. 7, sentenza n. 76 del 9.4.2008 dep. 9.7.2008).