da lucio guerra » 08/10/2019, 16:03
per essere sintetici
- comma 163 dell’articolo 1 della Legge 296/2006
163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
- per gli accertamenti divenuti definitivi entro il 31-12-2018 (accertamento diviene definitivo dopo 60 gg dalla data di notifica) il titolo esecutivo deve essere notificato entro il 31-12-2021
decreto interministeriale del 03/09/1999 n. 321 - Min. Finanze
Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalita' della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
L’articolo 4, nello specifico prevede che per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese; per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo. Dalla data di consegna si computano termini importanti, compreso quello previsto da un’altra strategica disposizione contenuta nell’articolo 19 comma 2 lettera a) del d lgs 112/99, che assegna nove mesi di tempo all’Agente della Riscossione per la notifica della cartella, decorrenti dalla consegna del ruolo.