da RMonti » 17/10/2019, 17:56
Corte dei Conti - sezione Autonomie
DELIBERAZIONE N. 18/SEZAUT/2019/INPR
Il bilancio consolidato – per la sua finalità di restituire trasparenza e responsabilizzazione
nei diversi livelli di governo – dovrebbe essere redatto da tutti gli enti territoriali, come
statuito dal richiamato art. 11 del d.lgs. n. 118/2011, nonché dalle specifiche disposizioni
dettate per gli enti locali (art. 147-quater, co. 4: «I risultati complessivi della gestione dell'ente
locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la
competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni»).
Tuttavia, il legislatore, dopo aver accordato agli enti con popolazione inferiore a 5.000
abitanti il beneficio della gradualità d’applicazione delle norme sul consolidato, con l’attuale
formulazione dell’art. 233-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ha stabilito, con norma
a regime, che i suddetti enti dal 1° gennaio 2019 «possono non predisporre il bilancio consolidato»
(cfr. art. 1, co. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145). È stata, così, significativamente
ridimensionata la platea degli enti originariamente interessati alla redazione del bilancio
consolidato come individuati dall’art. 11, co. 1, d.lgs. n. 118/2011.
Si aggiunge, da ultimo, la facoltà per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di
rinviare l’adozione della contabilità economico-patrimoniale, ai sensi dell’art. 232, co. 2,
TUEL (come modificato dall’art. 15-quater del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla l. 28
giugno 2019, n. 58). Il legislatore, infatti, prevede che i suddetti Comuni «possono non tenere
la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2019»
A fronte della facoltatività dei predetti adempimenti, è onere degli Enti formalizzare la
scelta con apposita deliberazione.