HELP QUANTIFICAZIONE FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

HELP QUANTIFICAZIONE FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Messaggioda ABRUZZO » 18/10/2019, 7:59

IL MIO ENTE HA UN RITARDO SUL PAGAMENTO DELLE FATTURE > 60 GIORNI E FA PARTE DEGLI ENTI NON HANNO RICHIESTO L'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' NEL 2019 PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI SCADUTI...MA il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non e' superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; OCCORRE stanziare un Fondo di garanzia debiti commerciali, per un importo pari del 10 % (PER MANCATA RICHIESTA ANTICIPAZIONE CASSA DD PP) degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio la spesa per acquisto di beni e servizi oppure del 5%?
GRAZIE
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Re: HELP QUANTIFICAZIONE FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Messaggioda MICOL » 28/10/2019, 11:23

da quanto leggo sui giornali penso che modificheranno tutto questo adempimento

l'unico dubbio che ho è questo

si deve ridurre il debito al 31/12/18 del 10% (quindi i debiti al 31/12/18 devo averli pagati per almeno il 90%)

oppure verifico lo stock al 31/12/19 (con anche i debiti maturati nel 2019) e questo importo deve essere più basso dello stock al 31/12/18

spero di essere stata comprensibile :P
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Re: HELP QUANTIFICAZIONE FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Messaggioda ABRUZZO » 28/10/2019, 13:37

<<le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il
debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio
precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a
quello del secondo esercizio precedente;
1. All'articolo 1, comma 859, lettera a), della legge 30 dicembre
2018, n. 145, dopo le parole: «a quello del secondo esercizio
precedente» sono aggiunte le seguenti: «. In ogni caso le medesime
misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di
cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013,
rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non e' superiore al 5
per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio». >>

Io ho capito che occorre rientrare nei tempi di pagamento e ridurre lo stock dei debiti al 31/12/2018 del 10%; in ogni caso le misure sanzionatorie non si applicano se lo stock dei debiti al 31/12/2019 non è maggiore del 5% delle fatture 2019 ricevute. Es. tot. fatture ricevute 2019 euro 1.000,00 stock debito al 31/12/2019 euro 50.
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