ROMEO14 ha scritto:raffaelegranitto ha scritto:ROMEO14 ha scritto:nel bilancio 2019 sono previsti lavori stradali per 100
in entrata l'opera è finanziata con mutuo per 50 (non ancora richiesto) e contributi regionali per 50 (già concessi)
Il progetto è stato approvato ma i lavori partiranno nel 2020
contabilmente come operare con entrata e uscita?
E' stato fatto impegno di spesa per il progettista?
Raffaele Granitto
Sì era stato fatto il piano triennale delle opere, incaricato il progettista che ha già presentato il progetto per l'approvazione. Le spese di progettazione sono finanziate con mezzi propri. Il finanziamento doveva avvenire, dopo l'approvazione del progetto, con mutuo da richiedersi alla Cassa DD.PP.
Un mese fa la regione ci comunica di aver accolto la richiesta di contributo pari al 30% della spesa.
Ora, siamo a Novembre e come ho detto per problemi legati al reperimento delle aree per la realizzazione della strada, l'opera verrà realizzata nel 2020.
Nel 2019 entrata ho il ctr regione, e il mutuo, mentre in uscita ho l'opera e l'acquisto delle aree.
Il problema è contabile. Devo accertare il contributo Regionale perchè ci è stato comunicato. Non il mutuo perchè non ancora concesso. Avrei a fine anno un avanzo da vincolare all'opera. Forse dovrei prevedere tutto nel 2020 ( dopo nuovo piano triennale) e applicare avanzo vincolato del ctr regione nel 2020?
Sicuramente nel bilancio di previsione l'intervento è cosi contabilizzato:
Entrata : Tit. 4 - Contr reg € 50 : Tit. 6 Muti € 50;
Uscita : Tit. 2 - Strade € 100.
Incarico progettazione € 10 (ipotesi). Impegno Tit. 2 - Strade € 10:
Situazione 31.12.2019:
Entrata : Tit. 4 - Contr reg € 50 : Tit. 6 Muti € 50;
Uscita : Tit. 2 - Strade € 100 - impegno € 10 = residuo stanz 90.
Per quando attiene il contributo regione già concesso In linea generale i contributi c/capitale erogati dalla regione sono classificati come contributi a rendicontazione. Tali entrate devono essere contabilizzate, in base ai nuovi principi contabili, secondo l’andamento della correlata spesa e quindi devono essere imputate agli esercizi in cui l’ente beneficiario stesso prevede, sulla base del crono programma, di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato, in quanto il diritto di riscuotere il contributo - che ne determina l’esigibilità in base ai nuove regole contabili - sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa, non si costituisce il FPV. Pertanto al 31.12.2019 in sede di accertamento ordinario dei residui da inserire nel rendiconto 2019 ed reimputazione nell'anno 2020 (esigibilità):
Entrata : Tit, 4 - Contr. Reg. € 10 = Residuo
Uscita : Tit, 2 - Strade € 10 = Residuo se non pagato il progettista
Anno 2020 :
Entrata : Tit, 4 - Contr. Reg. € 40
Uscita : Tit. 2 - Strade € 40
Mutuo :
Anno 2019 : non si costituisce il FPV in quanto entrata non accertata e spesa non impegnata (entrata e spesa esigibile nell'anno 2020)
Reimputare nell'esercizio 2020
Entrata : Tit 6 - Mutui € 50
Uscita : Tit 2 - Strade € 50
Raffaele Granitto