AsproMonte ha scritto:Sono andato a farmi una piccola ricerca e per farla breve l'art. 125 R.D. n. 148/1915 non risulta essere stato soppresso, o meglio è da seguire in caso di assenza di regolamento del consiglio comunale (nel mio ente non esiste questo regolamento)

A proposito di ricerca (e approfondimento della stessa):
L’art. 38 del TUEL prevede che il funzionamento del consiglio deve essere disciplinato dal regolamento, da approvarsi dal consiglio stesso a maggioranza assoluta;
L’ art. 273, comma 6, del TUEL ha previsto espressamente che “” Le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla presente legge “”; nello specifico l’art. 125 è stato transitoriamente mantenuto perché, stante la abrogazione del R.D. n. 148/2015 - esclusi appunto gli artt. 125, 127 e 289 - disposta dall’art. 4 della legge n. 265/1999 (la legge che ha conferito al governo la delega in forza della quale è stato poi emanato il TUEL), si sarebbe creato un vuoto normativo che non avrebbe addirittura consentito una convocazione del consiglio comunale, in quanto detto art. 125 era l’unica fonte normativa che indicava le modalità da osservarsi per la convocazione del consiglio (da qui la necessità per tutti gli enti di stabilire con regolamento le modalità di funzionamento, ivi comprese quelle di convocazione, del proprio consiglio comunale, ed il transitorio mantenimento in vigore dell'art. 125).
Nel merito del citato art. 125, la distinzione che ivi è prevista al terzo comma relativamente ai termini di consegna dell’avviso di convocazione è - o meglio, era - direttamente collegata al precedente articolo 124 che indicava la differenza tra le sessioni ordinarie e quelle straordinarie, ma quest’ultimo articolo è stato appunto abrogato, unitamente alla maggior parte del R.D. n. 148/2015: ne deriva che la transitoria vigenza dell’art. 125 non può riguardare la distinzione tra le sessioni ordinarie e quelle straordinarie (distinzione appunto non più vigente) ma è relativa alle restanti prescrizioni del medesimo articolo 125.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.