Quello che scrivi è vero, ma ai fini dell'esenzione IMU purtroppo l'accatastamento in A3 - Abitativo cambia le cose:
L’esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali è stata prevista dal 2014 dal comma 708 della L. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):
“A decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.”
Comma 8 articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
ALL’ART. 9 COMMA 3 BIS D.L. 557/19933-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
f)
ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.
I fabbricati Abitativi sono quelli del comma 3, non del 3bis (infatti anche i modelli per il riconoscimento della ruralità sono diversi)
Gli unici fabbricati Abitativi esenti da IMU sono quindi quelli alla lettera F.
Oppure ovviamente se l'A3/A04/A... è l'abitazione principale del coltivatore, ma è esente in quanto abitazione principale, non perchè rurale.
Alcuni articoli:
https://www.ecnews.it/la-destinazione-a ... rumentali/https://www.ufficiotributi.it/esenzione ... le-a3.htmlhttps://www.ecnews.it/fabbricati-rurali ... assamento/Mi spiace Gianmichele ma l'ufficio tributi ha ragione. L'unica cosa che potresti e dovresti secondo me ottenere è di non pagare le sanzioni, in quanto tu eri in assoluta buona fede e inoltre la normativa non è proprio chiarissima.
Se fosse stato accatastato in D10 non avresti avuto problemi...